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AUTOTRASPORTO: NOVITÀ SUL CANONE AUTORADIO DELLA RAI

Novità dagli uffici legali della RAI per gli autotrasportatori e per tutti coloro che hanno un mezzo aziendale con autoradio. Dopo le “cartelle pazze” giunte a migliaia di imprese di trasporto e le conseguenti segnalazioni infatti, a una richiesta di chiarimenti di Confartigianato Roma è giunta una risposta.

“Il canone di abbonamento per l’autoradio è stato soppresso come da Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 17 comma 8. Permane invece l’obbligo al pagamento del canone speciale per la detenzione di un apparecchio radio in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito privato familiare sempre secondo la Legge 27 dicembre 1997 n. 449 all’art. 24 comma 14”.
Le comunicazioni inviate dalla società Concessionaria informano dell’obbligo a corrispondere il canone di abbonamento speciale qualora si posseggano apparecchiature, detenute nelle sedi delle attività commerciali (uffici, negozio, magazzini, esercizi pubblici etc.), rispondenti ai requisiti indicati nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12991 del 22/02/2012 , e mai si è fatto riferimento a un canone per l’autoradio”.

Se ne deduce che i mezzi come camion, furgoni, motrici di TIR oppure auto aziendali, non sono soggetti al canone RAI di 29,54 euro per l’autoradio. Resta senza risposta invece la richiesta di chiarimenti sul metodo. Si era infatti fatto presente che la “campagna abbonamenti” della RAI sta creando molti problemi, soprattutto in relazione alle richieste, le più variegate, che le imprese stanno ricevendo. Vedi richieste di pagamento di 400 euro per aziende monoveicolari di trasporto di merci per conto terzi, piuttosto che forme ingannevoli del tipo “non ci risulta ancora assolto l’obbligo di versamento del canone” laddove, come è noto, non può esistere l’invio incondizionato di richieste di pagamento basato sulla “presunzione semplice” che l’impresa detenga un apparecchio sottoposto all’obbligo di pagamento del canone speciale.