ENTRA IN VIGORE NEL NOSTRO PAESE LA “MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA”
Dal 20 marzo è entrata in vigore la Mediazione civile obbligatoria. Dopo un lungo iter legislativo e dopo un anno di attesa per il suo varo definitivo entra a far parte del nostro ordinamento un provvedimento definito dai più rivoluzionario. Si ritiene infatti che andrà a ridurre considerevolmente l’arretrato della giustizia civile. Le Associazioni dei consumatori plaudono alla novità e si attrezzano ad offrire nuovi servizi ed esplorare nuove possibilità per l’allargamento del loro campo di influenza. E’ anche in atto una campagna mediatica che promuove l’apertura di agenzie per la mediazione civile, in franchising. La categoria degli avvocati però, assolutamente contraria all’introduzione della norma, ha fatto ricorso presso la Corte costituzionale per ricondurre la fattispecie ad ambiti più limitati.
Questo il quadro attuale. Se il ricorso avrà successo non è dato di saperlo. Resta il fatto che ad oggi diversi ambiti sono interessati dalla novità. Ecco l’elenco delle materie soggette alla mediazione civile obbligatoria: diritti reali; divisione,successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno da responsabilità medica; risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa; contratti assicurativi, bancari, finanziari. Prima di ricorrere al Giudice, quindi, obbligatoriamente,dovrà essere effettuato il tentativo di mediazione. Se poi non va a buon fine si potrà procedere adire alle vie legali, ma non prima. Anzi, chi non adotta prioritariamente la procedura di mediazione civile potrebbe incorrere in situazioni spiacevoli perché penalizzanti ai fini del riconoscimento del proprio diritto. Per chi invece fa mediazione c’è, addirittura, un premio: un bonus fiscale per la chiusura positiva della mediazione. Ma certamente il vantaggio principale di questo procedimento è dato dai tempi e costi stretti per il suo completamento: 4 mesi a tariffe popolari e differenziate caso per caso. Il mediatore, infine, ben inteso, non è di parte. E’ una figura assolutamente “super–partes”. L’abilità del mediatore, infatti, consiste nella sua capacità di trovare una soluzione condivisa alla questione. Non può far vincere una o l’altra parte ma con-vincere della bontà di una soluzione per entrambi. Non facile come lavoro. Tutto ciò potrebbe prefigurare un salto culturale oltre che un vantaggio per la riduzione dei tempi della giustizia. Vedremo. Da tempo esiste la Mediazione volontaria che vien svolta nelle forme dell’arbitrato e della conciliazione. Da oggi queste pratiche offerte principalmente dalle Camere di Commercio dopo l’obbligatorietà assumono un interesse che sembrava sopito. Un primo cambiamento in questo senso potrebbe figurare in calce a molti contratti dove potrebbe essere inserita la dicitura “in caso di controversie le parti si rivolgeranno alla mediazione “.