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DPCM 26 aprile, precisazioni su aperture attività manifatturiere

28 aprile 2020

Alcune precisazioni dai presidenti di ciascuna categoria del Settore Produzione di Confartigianato Vicenza (Arnaldo Luigi Guglielmini chimica plastica, Maurizio Concato elettromeccanica, Dario Ruaro opere metalliche in ferro e pvc, Ezio Zerbato meccanica).
A partire dal 4 maggio prossimo potranno riprendere infatti le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso.

Per queste categorie già a partire da ieri, 27 aprile, era possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori, senza attivare la comunicazione al Prefetto.
Confartigianato Imprese Vicenza ritiene però opportuno, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, ricordare alcuni aspetti legati in particolare all’art. 2 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”, del DPCM del 26 aprile:

  • Solo le attività previste dall’allegato 3 del DPCM del 26 aprile, potranno operare CLICCA QUI PER NUOVO ELENCO (questa volta viene riportata solo il primo elemento del codice per esempio 23,24.. senza gruppi, classi, categorie, sottocategorie, questo implica, che non vi sono esclusioni come nei precedenti DPCM).
  • Le imprese le cui attività non sono sospese, devono dal 4 maggio, rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 del DPCM (CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL DOCUMENTO). Attenzione quelle aziende che poi si trovassero ad operare anche in cantiere, in tale contesto, dovranno utilizzare il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7 (CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL DOCUMENTO).
  • Per le attività produttive che non dovessero rientrare nell’allegato 3, rimane confermata, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È anche consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.