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Covid-19 aggiornamenti

26 aprile 2021 – Chiarimenti sulle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile (art. 4 d.l. 52/21)

Vedi dettagli


23 aprile 2021

Decreto Legge 52/21

Il DL 52/21 del 22 aprile definisce l’iter di progressiva riapertura di alcune attività nelle zone gialle, integrando e modificando alcune disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021, che rimane in vigore per le parti non modificate. Il decreto proroga inoltre fino al 31 luglio lo stato d’emergenza che altrimenti sarebbe scaduto il prossimo 30 aprile.

Altra novità di rilievo è quella delle “certificazioni verdi” che saranno rilasciate a chi: è stato vaccinato (validità 6 mesi), oppure è guarito dall’infezione (validità 6 mesi), oppure ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore).

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

SPOSTAMENTI
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni, nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Continua comunque ad essere consentito lo spostamento per motivi di lavoro, salute o necessità, previa autocertificazione.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, inoltre, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (come di consueto si potranno portare con sé i minorenni sui quali si eserciti la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi).
Nella zona arancione, il medesimo spostamento è consentito all’interno dello stesso comune, mentre nella zona rossa rimane vietato.

DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DI SPECIFICHE ATTIVITA’ NELLE ZONE GIALLE

Ristorazione
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.
Pertanto, non cambiano le limitazioni previste per le attività di pizzeria al taglio, rosticceria, pasticceria, gelateria già previste dal DPCM del 2 marzo, salvo che per quelle attività che prevedono all’interno del proprio locale anche la consumazione al tavolo. Questa possibilità viene esclusa dal decreto e pertanto il consumo al tavolo sarà consentito solo all’esterno del locale.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Centri commerciali
Anche nelle zone gialle, centri commerciali mercati rimangono chiusi il sabato e la domenica (ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2 marzo: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

Palestre e piscine
Dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre (mentre già dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto).

Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, mentre dal 1° luglio 2021 anche dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico teatri, cinema e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e che siano rispettati deferminati limiti sulla capienza consentita.


06 aprile 2021

Veneto in zona arancione

Il Ministro speranza ha firmato l’ordinanza che dispone il passaggio in zona arancione del Veneto a decorrere dal 6 aprile.
Qui il testo integrale: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79574

ATTIVITA’ ECONOMICHE

  • Restano sospesi i servizi di ristorazione con somministrazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e quello con asporto, fino alle 22.00. Per i soggetti che svolgono attività prevalente di bar e altri esercizi simili senza cucina (ateco 56.3), l’asporto è consentito fino alle 18.
  • Esercizi commerciali tutti aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali nei centri commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Aperti servizi alla persona.

02 aprile 2021

Decreto Legge n. 44 del 1/4/21

Sono prorogate al 30 aprile 2021 le misure previste dal dpcm del 2 marzo. In particolare, dal 7 al 30 aprile 2021

SPOSTAMENTI

  • tutte le regioni saranno o arancioni o rosse. Saranno possibili deroghe in funzione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini.
  • nelle regioni arancioni è consentito lo spostamento all’interno del comune verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le 5,00 e le 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e ai disabili conviventi (tale spostamento non è consentito nella zona rossa). Nei comuni fino a 5mila abitanti sono consentiti spostamenti entro i 30 km, salvo che nei capoluoghi di provincia

SCUOLA

  • Sono inderogabilmente in presenza la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e il primo anno di scuola media.
  • In zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di scuola media e la scuola superiore si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
  • In zona arancione: le scuole medie si svolgono integralmente in presenza; le scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, degli studenti, ed in DAD il restante.

Nelle prossime ore sarà reso noto se il Veneto sarà zona rossa oppure arancione.
Si ricordano le principali regole per entrambe le fattispecie.

ATTIVITA’ ECONOMICHE (SE VENETO ZONA ROSSA)

  • Restano sospesi i servizi di ristorazione con somministrazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e quello con asporto, fino alle 22.00. Per i soggetti che svolgono attività prevalente di bar e altri esercizi simili senza cucina (ateco 56.3), l’asporto è consentito fino alle 18.
  • Restano sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • Restano chiusi i servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, ecc.); aperte invece le pulitintolavanderie.

ATTIVITA’ ECONOMICHE (SE VENETO ZONA ARANCIONE)

  • Ristorazione come in zona rossa.
  • Esercizi commerciali tutti aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali nei centri commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Aperti servizi alla persona.

Vedi testo completo in Gazzetta Ufficiale
Vedi allegato sulle attività commerciali consentite in zona rossa


14 marzo 2021

Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30

SPOSTAMENTI

  1. Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021, ai territori in zona gialla si applicano le misure relative a quella arancione.
  2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, si applicano le misure stabilite per la zona rossa ai territori individuati con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nel medesimo periodo, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive: a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
  3. Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021, nei territori ove si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  4. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

CONGEDI PER GENITORI E BONUS BABY-SITTING

  1. Il genitore, lavoratore dipendente, con figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può lavorare in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  2. Solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alle tre fattispecie sopra menzionate. Tale possibilità è riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità grave ex l. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  3. Per i periodi di astensione (comunque coperti da contribuzione figurativa) è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
  4. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021, e fino al 15 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra, con relativa indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ed i lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi in cui il lavoratore dipendente avrebbe diritto al lavoro agile, sopra esposto (punto 1). Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido ex l. 232/2016. Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo sopra esposto, e comunque in alternativa altre misure previste.
  7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus in parola, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna di tali misure.
    Le misure di cui sopra sono utilizzabili fino al 30 giungo 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici saranno stabilite dall’INPS.

Vai al testo completo in Gazzetta Ufficiale
Scarica il modello di autodichiarazione


12 marzo 2021

Veneto verso la ZONA ROSSA dal 15 marzo

Pur mancando l’ordinanza del Ministero della salute, il Veneto è oramai dato in zona rossa a decorrere da lunedì p.v.

Cosa comporta ciò?

  1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti per lavoro o necessità o di salute. Consentito il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
    Continua il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, ma sono ammessi gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o di salute.
    È vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 27 Marzo 2021, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza.
  2. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, salva la di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedi allegato), sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
  3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  4. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (vedi allegato). Di conseguenza restano chiuse le attività di barbieri e parrucchieri, tatuatori ed estetica, mentre rimangono aperte le pulitintolavanderie.
  5. Sono sospese le attività dei servizi educativi per l’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole, di ogni ordine e grado, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

05 marzo 2021

Disposizioni relative alla ZONA ARANCIONE dall’8 marzo.

Nelle zone arancioni (il Veneto in virtù dell’ordinanza del Ministro della salute del 5 marzo: vedi ordinanza) si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale e per la zona gialla, le seguenti misure più restrittive: 

SPOSTAMENTI

  • Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione, salvo per esigenze lavorative, di studio, di salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non ivi disponibili. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata all’interno del comune è consentito, una volta al giorno, fra le 5:00 e le 22:00, e nei limiti di due persone oltre a quelle conviventi ed ai minori di quattordici anni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale ed ai disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

RISTORAZIONE

  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati.
  • Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. 
  • Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e assimilati.

03 marzo 2021

DPCM del 2 marzo 2021

Il dpcm 2 marzo disciplina le restrizioni dal 6 marzo al 6 aprile 2021 ed estende al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni o province autonome, salvo che per esigenze lavorative, di necessità o salute. Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In zona gialla, quale è attualmente il Veneto, si applicano le seguenti Misure di contenimento del contagio:

  • Resta il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, salvi gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o salute. Fino al 27 marzo è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di quattordici anni.
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. È fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza. 
  • Musei, mostre e gli altri luoghi della cultura sono aperti dal lunedì al venerdì. Dal 27 marzo il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente almeno un giorno prima. Consentiti dal 27 marzo gli spettacoli aperti in teatri, sale da concerto, cinema, ma esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con capienza massima del 25 per cento di quella massima autorizzata.
  • Sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività nelle sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.  Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto. Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
  • Le scuole superiori assicurano almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa ai disabili. I servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini.
  • MISURE RELATIVE ALLE IMRPESE:
    • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario, in osservanza dei protocolli nazionali e delle norme di cui all’allegato 10 e all’allegato 11.
    • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
    • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5:00 alle 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar ed esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e vie di comunicazione assimilate.

Leggi il DPCM del 2 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale


23 febbraio 2021

DL 22 febbraio 2021

È prorogato fino al 27 marzo 2021 il divieto di spostarsi tra Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
Vai alla Gazzetta Ufficiale


15 febbraio 2021

Decreto Legge n. 12 del 12 febbraio 2021

Decreto Legge n. 12 del 12 febbraio 2021
Prorogato il divieto di spostamento tra regioni dal 16 febbraio 2021 fino al 25 febbraio 2021.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/SG


9 febbraio 2021

Ordinanza Regione Veneto:
misure relative agli esercizi di ristorazione

Di seguito il link all’ordinanza della Regione Veneto del 9 febbraio 2021 sulle misure relative agli esercizi di ristorazione: https://www.regione.veneto.it/documents/10136/7563026/OPGR_09.02.21.pdf/28e6f1a7-a041-4297-8295-6d13dc6f5b71


1 febbraio 2021

Veneto in ZONA GIALLA

Veneto ZONA GIALLA da lunedì 1 febbraio 2021.
Vedi il dettaglio aggiornato delle restrizioni


15 gennaio 2021

DPCM del 14 gennaio 2021

Il dpcm 14 gennaio disciplina le restrizioni dal 16 gennaio al 5 marzo e sostituisce il precedente. Resta efficace, comunque non oltre il 24 gennaio, l’ordinanza del Ministro della salute, che pone il Veneto in zona arancione.

In particolare:

  1. Sono confermate le misure precedentemente vigenti (vedi dettagli).
  2. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è invece consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
  3. Il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nel rispetto delle relative prescrizioni.
  4. Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che a decorrere dal 18 gennaio, almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite DAD. I servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, nel rispetto dei relativi protocolli.
  5. Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano in “zona bianca”, ove non operano le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività, ferme restando le misure anti contagio.
  6. Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni arancioni, tra cui attualmente il Veneto (vedi dettagli).
  7. Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni rosse (vedi dettagli).
  8. Il decreto prevede infine agli artt. 6, 7 ed 8 le restrizioni legate agli spostamenti da e per l’estero, gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e disciplina la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con i relativi obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.

Vedi testo completo del DPCM 14 gennaio 2021


14 gennaio 2021

DL 14 gennaio 2021

  • È confermato fino al 15 febbraio il divieto di spostamento tra Regioni o provincie autonome, salvo motivi di salute/lavoro/necessità e salvo il rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza.
  • Dal 16 gennaio al 5 marzo:
    • è consentito spostarsi una volta al giorno verso un’altra abitazione privata tra le 5.00 e le 22.00, al massimo a due persone oltre a quelle ivi conviventi ed ai figli minori di 14 anni e ai disabili conviventi: in area gialla all’interno della Regione, in area arancione o rossa all’interno del solo comune (salvi gli spostamenti da comuni fino a 5 mila abitanti);
    • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, restano consentiti gli spostamenti dai comuni fino a 5 mila abitanti e per una distanza massima di 30 km, tranne che verso i capoluoghi di provincia;
    • si configurano area bianca le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In tale area non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
  • È prorogato al 30 aprile lo stato di emergenza.

Vedi testo completo in Gazzetta Ufficiale


08 gennaio 2021

Speranza firma nuova ordinanza: in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in un comunicato stampa diffuso nella mattinata di oggi, ha dichiarato che sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio e sarà efficace fino al 15 gennaio. Passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Vedi dettagli sulle restrizioni per area
Vedi l’ordinanza relativa al Veneto


07 gennaio 2021

DL 1/2021

Segnaliamo il DL 1/2021, in vigore da oggi, che disciplina, insieme al dpcm 3 dicembre che continua ad applicarsi, il periodo fino al 15 gennaio.

In particolare:

  • Dal 7 al 15 gennaio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi per comprovate esigenze lavorative, necessità o salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (non verso le seconde case in altra regione o provincia autonoma).
  • Nei giorni 9 e 10 gennaio, tutte le Regioni diventano arancioni (salvo quelle che sono rosse), ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza massima di 30 km chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  • Fino al 15 gennaio nelle Regioni rosse è inoltre consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le ore 5 e le 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e ai disabili conviventi. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti tale spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Vedi testo completo in Gazzetta Ufficiale


21 dicembre 2020

DL 172/20, limitazioni durante le festività natalizie

Vedi l’elenco degli esercizi di commercio al dettaglio e dei servizi alla persona

È stato pubblicato il DL 172/20, in tema di limitazioni durante le festività natalizie.

Premesso che:

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni o province autonome; nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti;

  • Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio si applicano le misure che il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede per lo scenario di massima gravità con livello di rischio alto (= zona rossa)
  • Nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio si applicano le misure che tale dpcm prevede per scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (= zona arancione), ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza massima di 30 km chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, all’interno della regione, una sola volta al giorno, tra le 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Si segnala che l’ordinanza regionale 169 avrà come ultimo giorno di efficacia il 23 dicembre.

È infine riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19/12/20, hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel Dl. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1/12/20. 

Il contributo a fondo perduto spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Dl Rilancio ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente usato in precedenza. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato in precedenza. 

Scarica calendario limitazioni principali
Scarica prospetto limitazioni principali
Vedi slide di sintesi del governo


18 dicembre 2020

Ordinanza 169 del 17.12.2020

  1. Dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 è vietato lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per lavoro, studio, salute, necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
  2. È sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
  3. I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
  4. Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. È sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
  5. È sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
  6. E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
  7. E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
  8. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
  9. Si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
  10. Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, tramite l’apposita autocertificazione da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

Restano sostanzialmente invariate le Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio e le Misure per gli esercizi di ristorazione previste dall’ordinanza 167 del 10 dicembre scorso.

Vedi testo completo dell’ordinanza
Scarica il modello di autodichiarazione


11 dicembre 2020

Ordinanza 167 Regione Veneto

L’ordinanza 167 della Regione Veneto, in vigore dal 12 dicembre al 15 gennaio 2021, oltre ad introdurre la raccomandazione a non recarsi in abitazioni di nuclei famigliari diversi dal proprio, prevede le seguenti misure – alcune delle quali già contenute nelle precedenti ordinanze:

Esercizi commerciali al dettaglio:

  • Accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari: una persona per nucleo familiare, salvo accompagnamento di persone con difficoltà o minori di 14 anni.
  • Numero massimo di presenze negli esercizi di commercio al dettaglio in area fissa (fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia) – per locali con superficie:
    • a. fino 40 mq: 1 cliente per volta;
    • b. oltre 40 mq: un cliente ogni venti metri quadri.
  • L’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata è permessa solo nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, alle seguenti condizioni:
    • a. mercati all’aperto: perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, che indirizzi l’accesso e l’uscita dei consumatori verso uno specifico varco che consenta controllo delle presenze e prevenzione di assembramenti;
    • b. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
    • c. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
  • Obbligo di esporre all’ingresso dei punti vendita un cartello con numero massimo di clienti ammessi.

Misure per gli esercizi di ristorazione e simili:

  • L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori seduti. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con obbligo di distanziamento di un metro.
  • I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il massimo di persone ammesse.
  • La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.
  • Vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio: sempre consentita e fortemente raccomandata.
  • Fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte degli over 65 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Vedi testo completo dell’Ordinanza

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4 dicembre 2020

DPCM del 3 dicembre 2020

Si riportano di seguito gli aspetti salienti del dpcm 3 dicembre, efficace dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

  • Resta il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Come stabilito dal dl 158/20, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
  • Resta l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, salva l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, le mostre e i musei
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  • Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che tutta l’attività sia svolta tramite didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti sia garantita l’attività in presenza. I servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione continuano a svolgersi integralmente in presenza. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Con riferimento alle attività lavorative:

  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
  • Gli impianti nei comprensori sciistici restano chiusi: riaprono dal 7 gennaio 2021 solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida rivolte a evitare assembramenti. 

Resta la suddivisione delle Regioni per livelli di rischio (giallo-arancione-rosso).

Con riferimento agli spostamenti da e per l’estero:
Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che vi hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano i motivi di cui all’art. 6 del dpcm comprovati mediante apposita dichiarazione. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. Si segnala che l’art. 8 comma 6 lett. b) prevede un trattamento più restrittivo per i residenti in Italia che si recano all’estero per ragioni diverse da quelle previste all’art. 6 comma 1 (come ad esempio: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio ecc…). In questo caso si applicano i commi da 1 a 5 (procedura di sorveglianza sanitarie e isolamento fiduciario) ai residenti in Italia il cui soggiorno o transito nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 è avvenuto in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1. Per i dettagli si rimanda agli artt. 6-7-8-14 comma 3 del dpcm.

Vedi testo completo in gazzetta ufficiale

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3 dicembre 2020

Decreto Legge 158/2020

E’ stato pubblicato il DL 158/2020, in base al quale:

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni o province autonome; nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg


30 novembre 2020

Ordinanza regionale 159 del 27 novembre 2020

L’ordinanza 159 ha validità dal 28 novembre fino al 4 dicembre 2020 e introduce i seguenti aspetti di novità:

Esercizi di commercio al dettaglio

  1. Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte, esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali, come previsto dalla lett. ff) dell’art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020, per la quale “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
  2. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

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26 novembre 2020

Ordinanza regionale 179 del 25 novembre 2020

La Regione ha corretto gli indici di calcolo sul contingentamento degli ingressi nei locali previsti nella precedente ordinanza. 
Si prevede ora che in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applichino i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:   

  • esercizi fino a 40 mq, resta il limite di 1 acquirente 
  • esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati. 

Si sottolinea che nel il calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali riguarda solo in relazione ai i clienti.

Vedi ordinanza completa


25 novembre 2020

Ordinanza regionale 178/2020

L’ordinanza 178 ha effetto dal 26 novembre al 4 dicembre 2020. Rispetto alla precedente ordinanza (la cui efficacia è cessata ma le cui misure sono largamente riprese), si segnalano i seguenti aspetti:

  • I gestori degli esercizi di somministrazione rispondono sanzionatoriamente (oltre che i clienti) in caso violazione da parte degli avventori delle disposizioni sull’abbassamento della mascherina limitatamente alla regolare consumazione di cibo/bevande/fumo, e relativamente al rispetto della distanza minima di un metro.
  • Assicurano inoltre che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di 4 soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni.
  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
    • a. fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
    • b. fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 mq;
    • c. oltre i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.

Il gestore è responsabile del rispetto della previsione ed è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione di tali parametri, garantendone costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto. In caso di mancata installazione del cartello e/o di presenze di clienti superiore al massimo consentito, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio

Vedi ordinanza completa

Al seguente link, le faq della Regione costantemente aggiornate:
https://app.box.com/s/y69v8qa09uejqzwtqz3uz23g8vuz3gj1

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13 novembre 2020

Ordinanza regionale 151/2020

Di seguito gli aspetti più rilevanti dell’ordinanza regionale 151/2020, efficace dal 14 al 22 novembre:

Misure generali

  • L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti/ con difficoltà motorie o minori di 14 anni.
  • Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge solo con consumazione da seduti, su posti regolarmente collocati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi.
  • È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita agli over 65 nelle prime due ore di apertura.
  • I mercati all’aperto sono consentiti solo nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda alcune condizioni minimali (perimetrazione, separazione di entrata ed uscita, sorveglianza sul rispetto distanze sociali e divieto di assembramento, controllo dell’accesso)
  • È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché con distanza interpersonale di almeno due metri per lo sport e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree

Misure nei giorni prefestivi e festivi

  • Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
  • Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, salve le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Vedi dettagli ordinanza


4 novembre 2020

DCPM del 3 novembre 2020

Il dpcm 3 novembre introduce disposizioni efficaci dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, in sostituzione del dpcm del 24 ottobre. Si segnalano in particolare le seguenti prescrizioni:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Restano sospese:

  • le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di riferimento.
  • le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto;
  • le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza; nell’ambito delle P.A le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • le mostre e i musei.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Le scuole secondarie di secondo grado operano esclusivamente tramite didattica digitale integrata. La scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione continuano a svolgersi in presenza.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rispetto dei protocolli previsti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Vedi infografica delle aree a rischio maggiore
AREA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
AREA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.
AREA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Vedi testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Vedi ordinanza del Ministero della Salute


29 ottobre 2020

DECRETO “RISTORI” 
Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Contributo a fondo perduto 

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • titolari di partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020
  • con attività prevalente una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. 137/2020 

Il contributo è spettante anche per i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 01.01.2019 e indipendentemente dall’ammontare di ricavi o compensi registrato nel 2019.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Si ripresentano quindi le stesse condizioni di accesso previste dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’ammontare del contributo viene determinato applicando il coefficiente indicato nell’Allegato 1 all’importo precedentemente calcolato secondo l’art. 25 del D.L. 34/2020.
Viene in ogni caso garantito un contributo minimo, calcolato applicando la percentuale prevista agli importi minimi di 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le società, già previsti dal DL Rilancio.
Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso accreditamento diretto sul conto corrente bancario presentato nella precedente istanza.
Per gli altri, il contributo verrà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, con modalità e termini da definire con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta locazioni

Le imprese che operano nei settori con ATECO individuato dall’Allegato 1 al D.L. 137/2020 possono usufruire del credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
L’accesso all’agevolazione è condizionato al calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
  • 30% dei canoni per affitto d’azienda 

Cancellazione rata IMU di dicembre

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, in riferimento a immobili e pertinenze in cui vengono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. 137/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate all’interno degli stessi.

Proroga modello 770/2020

Il termine di presentazione del Modello 770/2020 riferito al periodo di imposta 2019 è prorogato al 10 dicembre 2020.

Ammortizzatori sociali

I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti dal 16 novembre al 31gennaio 2021per un nuovo periodo di 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.

Le 6 settimane di trattamento sono concesse solo previa autorizzazione del secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del DL 104/20, e a prescindere da tale condizione ai datori di lavoro dei settori interessati da provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria rientranti nelle previsioni del DPCM 24 ottobre 2020 (ristorazione, spettacolo, palestre ecc.).

Licenziamenti

Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 gennaio 2021. Fanno eccezione i casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Esoneri contributivi

Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero contributivo ex art. 3, DL 104/20, che pertanto nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021. A modifica della vigente disciplina in materia, che prevedeva una rigorosa alternatività tra l’esonero e il ricorso agli ammortizzatori sociali, viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare alla frazione del beneficio non ancora goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.

Sospensione dei contributi

Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM del 24 ottobre 2020 (rif. ai codici ATECO), è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La ripresa dei versamenti sospesi è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo p.v.

Scuola e misure per la famiglia

Si estende la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile in caso di quarantena obbligatoria del figlio minore di 16 anni disposta non solo a seguito di contatto con casi positivi verificatisi in ambito scolastico, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Con riferimento alla fruizione del congedo parentale straordinario, nel caso di impossibilità di ricorrere allo smart working e comunque in alternativa allo stesso, la norma riconosce la possibilità di richiedere tale congedo per i figli minori di 14 anni anche nel caso di sospensione della didattica in presenza. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Vedi Allegato 1 al D.L. 137/2020 – Attività riferite ai codici ATECO
Scarica slide “SINTESI DECRETO RISTORI”


26 ottobre 2020

Il dpcm del 24 ottobre 2020

Il dpcm del 24/10 sostituisce i due precedenti dpcm di ottobre (di cui comunque riprende in larga misura i contenuti) ed è efficace dal 26 ottobre al 24 novembre.

In particolare, si segnala che:

  • È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, (salvi quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni di assistenza essenziale), centri culturali, sociali e ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. È invece sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, così come le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
    Permane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
  • È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
  • Le attività didattiche ed educative per il primo ciclo di istruzione (materna, elementare, medie) e per i servizi educativi per l’infanzia, continueranno in presenza. Le superiori adotteranno la didattica a distanza per il 75% dell’attività, quindi con il 25% in presenza.

Vedi DPCM completo in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG

SCARICA CARTELLO PER LOCALI CON TAVOLI
SCARICA CARTELLO PER LOCALI GENERICO


19 ottobre 2020

Il dpcm del 18 ottobre 2020 

Si segnalano di seguito gli aspetti del dpcm 18 ottobre, che modifica il precedente dpcm ed è efficace dal 19 ottobre al 13 novembre 2020:

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. SCARICA IL CARTELLO RIPORTANTE IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE NEL LOCALE
  • Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  • Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport riconosciuti di interesse nazionale o regionale; per tali eventi è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali siano garantite le misure di sicurezza e si applichino i relativi protocolli. Le regioni e le province autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori. Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito entro tali limiti.
  • L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.
  • Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8.00 alle 21.00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica, nel rispetto dei relativi protocolli.
  • Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
  • Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico.

Vedi testo completo in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg

Scarica:
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”
CARTELLO RIPORTANTE IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE NEL LOCALE


13 ottobre 2020

Le disposizioni del dpcm 13 ottobre 2020 si applicano dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020.

Continuano ad applicarsi il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e le relative declinazioni.

In particolare, si segnalano: 

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio. Sono esclusi da tali obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e loro accompagnatori.
  • Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
  • Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi.
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Vedi anche: “FOCUS SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO”


7 ottobre 2020

Decreto Legge 7 ottobre 2020

Da oggi entra in vigore il DL 7 ottobre 2020, riguardante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto nasce soprattutto dalla considerazione che la curva dei contagi in Italia dimostra la persistenza della diffusione del virus, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti.

I punti salienti del decreto legge sono i seguenti:

  1. la proroga dello stato di emergenza da Covid- 19 al 31 gennaio 2021;
  2. l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
  3. restano esclusi dall’obbligo di avere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e loro accompagnatori
  4. le Regioni possono intervenire sulle misure di contenimento Covid-19 in maniera restrittiva;
  5. l’invio delle domande per il trattamento di cassa integrazione è stato differito al 31 ottobre 2020.