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Revoca del mandato dell’agente di commercio

La Rubrica di questo numero è stata curata dall’avv. Katia Biasiolo. Studio Legale Associato BBCZ

Spesso, in quest’ultimo periodo, abbiamo affrontato casi nei quali l’azienda ha voluto dare corso alla dismissione della propria rete vendita agenti, sovente per motivi contingenti e legati al periodo emergenziale, che ha visto preferiti altri canali di vendita.

L’azienda che intenda interrompere un mandato di agenzia, ove non ricorrano motivi di giusta causa (come un inadempimento grave da parte dell’agente, ad esempio per ritenzione indebita di somme di spettanza al mandante/azienda), dovrà verificare innanzi tutto che tipo di mandato intercorre tra le parti: si tratta di contratto a tempo determinato, o indeterminato? Di contratto di agenzia monomandatario o plurimandatario?

La verifica della mera terminologia adottata nel contratto, ad esempio se indicato a tempo determinato, non basta. Non siamo sicuramente di fronte a un contratto a tempo determinato ove il rapporto sia stato instaurato 15 anni fa: è evidente come sia intervenuta la trasformazione a tempo indeterminato: “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato” (art.1750 CC.).

Revoca del mandato

La revoca del mandato dovrà essere inviata per iscritto con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, se l’agente è provvisto della casella di posta certificata. E la revoca dovrà seguire i tempi di preavviso stabiliti dal Codice Civile e dai Contratti Collettivi Nazionali afferenti al settore di appartenenza, ove più favorevoli all’agente. 

Il Codice Civile prevede i termini di preavviso che variano da 1 a 6 mesi, in funzione della concreta durata del rapporto (dal sesto anno in poi il preavviso è 6 mesi), fatto salvo periodo maggiore previsto nel contratto stipulato tra le parti oppure Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, che prevedono termini di preavviso diversi ove si tratti di mandato per agenzia in forma plurimandataria piuttosto che monomandataria. 

Ove si tratti di contratto a tempo determinato, il recesso potrà essere esercitato ma, in tal caso, l’agente avrà diritto al risarcimento del danno se esso viene esercitato senza giusta causa: il danno dovrà essere commisurato ai guadagni che l’agente avrebbe potuto percepire se il contratto fosse giunto alla sua naturale scadenza. 

Ma il proponente, l’azienda, può scegliere di non concedere il preavviso?

L’AEC (Accordo Economico Collettivo) 2009 per il Commercio e l’AEC 2014 Piccola e Media Industria prevedono: “Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti”. 

Viene previsto anche un criterio di calcolo alternativo che deve essere applicato ove il risultato sia più favorevole all’agente: “Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell’indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso”.

È importante che l’azienda, prima di procedere alla revoca del mandato dell’agente, abbia cura di verificare in concreto e puntualmente quali importi dovrà erogare all’agente per la conclusione del rapporto, a prescindere dal preavviso, sempre a mente del fatto che non stiamo parlando di cessazione del rapporto di agenzia per inadempienze imputabili all’agente. E la verifica, per non incorrere in una emorragia economica non programmata per tempo, andrà fatta non solo con riferimento a quanto viene stabilito dal Codice Civile (art. 1751), ma a quanto viene stabilito dall’Accordo Economico Collettivo concretamente applicabile. L’AEC settore del Commercio e l’AEC Piccola e Media Industria stabiliscono che l’indennità sarà composta da tre emolumenti: “Indennità di risoluzione del rapporto”, ovvero l’indennità accantonata dalla ditta mandante nel fondo costituito presso Fondo Enasarco e risponde principalmente al criterio dell’equità; “Indennità suppletiva di clientela”, risponde al principio di equità, ed è riconosciuta anche in assenza di incremento della clientela o del volume di affari; “Indennità meritocratica” che prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.

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