Rischio di insolvenza: gli strumenti per prevenirlo
La Rubrica di questo numero è curata dall’avvocato Maurizio Camillo Borra dello Studio Legale Associato BBCZ.
Le potenziali situazioni di insolvenza possono derivare da svariati fattori, tra cui senz’altro ha un ruolo importante una attenta gestione finanziaria e un corretto rapporto con la banca.
Confartigianato assiste le imprese in via preventiva per individuare gli strumenti di gestione adatti e monitorare l’andamento economico, patrimoniale e finanziario in modo costante e professionale, prima ancora di adire a procedure di risoluzione della crisi. Si rimanda a tal proposito al numero di settembre di Fare Impresa di settembre.
Un’azienda in regola con il pagamento delle incombenze tributarie e che non ha debiti con i fornitori ha però subito un decremento del fatturato a causa delle chiusure dovute al periodo di lockdown. Ha usufruito del periodo di sospensione del pagamento delle rate di mutuo ma al termine di tale periodo si è trovata nelle condizioni di non poter più sostenere il pagamento di tali rate nell’entità mensile dovuta.
Come spesso accade le aziende entrano in difficoltà o, addirittura, falliscono non per mancanza di clienti o per un prodotto scarso ma per problemi di liquidità non avendo più, nella maggior parte dei casi, accesso al sistema bancario o avendolo limitato rispetto alle necessità di tesoreria mensili (pagamento dei costi mensili avendo però clienti che mediamente saldano il dovuto a 60 – 90 – 120 giorni fine mese data fattura). Allora come fare?
Le possibili soluzioni
Principalmente, occorre che l’azienda delinei una strategia avvalendosi degli strumenti che le attuali normative consentono: nel caso di specie si è utilizzato quello che viene disciplinato dall’articolo 67 comma II lettera d) Legge Fallimentare che prevede che non siano soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Il piano attestato di risanamento è uno strumento con cui il debitore si propone di realizzare i seguenti obiettivi: A) il risanamento della esposizione debitoriadell’impresa; B) il riequilibrio della situazione finanziariadell’impresa.
L’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. prevede inoltre che un professionista indipendente, in possesso di alcuni requisiti specifici indicati nella norma, sia designato dal debitore e attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Nel caso di specie noi come legali unitamente ad un commercialista – oltre al professionista indipendente – abbiamo delineato che cosa occorresse per ristrutturare l’azienda (chiusura di una filiale all’estero con contemporanea assunzione di un soggetto che creasse una rete vendita; accorpamento di alcune funzioni in capo a due soggetti con conseguente accordo sindacale per il prepensionamento di quattro dipendenti; revisione del contratto di locazione per ottenere un canone mensile piu’ basso impegnandosi ad aumentarlo nel caso di aumento della reddittività e, comunque, non prima del terzo anno; usufruire di alcune agevolazioni per acquisto macchinari; apertura relazione con nuovo istituto bancario anche grazie all’ottenimento della garanzia da parte del Consorzio Fidi dell’associazione di categoria). Nel frattempo abbiamo ottenuto dal sistema bancario un Stand Still (accordo con le banche di sospensione degli interessi relativi ai crediti avanzati nonchè di non attivazione di azioni esecutive) finalizzato ad un Accordo ex articolo 67 comma II lettera f) LF che preveda essenzialmente la ristrutturazione dell’azienda da attuarsi in 8 – 10 mesi e conseguente pagamento dei debiti bancari attraverso una rateizzazione piu’ lunga dei precedenti mutui corroborata dalla previsione di incassi con un budget di tesoreria mensilizzato che ne garantisca l’effettività e il controllo di tutti i flussi di cassa. Il commercialista ha redatto il Piano finanziario che è stato attestato dal professionista indipendente mentre noi come legali abbiano provveduto alla stesura dell’Accordo con il sistema bancario e alla sottoscrizione dello stesso avanti il Notaio.
Il consiglio
Nel caso di problematiche con il sistema bancario bisogna subito rivolgersi a professionisti esperti per poter utilizzare al meglio gli strumenti legislativi che consentono di operare in sicurezza e raggiungere gli obbiettivi di poter continuare l’attività aziendale senza fallire ma che sono particolarmente complessi e talvolta troppo costosi per le Micro e Piccole Imprese. Dal 15.11.2021 proprio a tal fine entra in vigore la Composizione Negoziata per la soluzione delle crisi di impresa (Legge 147/2021 – DL 118/2021) con il quale l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto agevola così le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati ottenendo le medesime tutele previste dall’articolo 67 comma II lettera f) LF senza la necessità dell’attestatore.
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