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CERTIFICATO PENALE OBBLIGATORIO PER CHI OPERA CON MINORI

I riflessi per l’artigianato

Il 6 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 39 del 2014, attuativo della direttiva europea n. 93 del 2011, recante nuove disposizioni in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La norma si rivolge ai datori di lavoro che impiegano del personale per lo svolgimento di mansioni che prevedono contatti diretti e regolari con minori. Per tali dipendenti, il datore di lavoro deve richiedere il certificato del casellario giudiziale che attesti l’assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, e l’assenza di sanzioni inflitte per reati contro i minori. Le sanzioni previste in capo al datore di lavoro inottemperante, partono da 10.000,00 €. Il riflesso delle disposizioni citate, ha scatenato una moltitudine di richieste di chiarimento indirizzate alle istituzioni, le quali hanno prodotto delle delucidazioni importanti proprio in queste ore. Il Ministero della Giustizia ha divulgato delle note di chiarimento dalle quali si evince come l’obbligo riguardi, per ora, solo le neo assunzioni di personale addetto alle funzioni di cui sopra. Inoltre, sempre l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha reso noto di come si possa, nell’attesa di ricevere il certificato del casellario giudiziario richiesto, ottenere e far valere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del dipendente che attesti la non sussistenza di condanne e/o sanzioni nelle materie citate. La richiesta del “certificato penale” va rivolta, dal datore di lavoro, all’ Ufficio Locale del Casellario giudiziario della Procura della Repubblica, con consenso del lavoratore interessato. La tempistica prevista per l’ottenimento del certificato è stimata in qualche giorno successivo alla richiesta. Il costo per la richiesta è di circa 20,00€ in diritti e marche da bollo, per dipendente. Volendo analizzare i risvolti della norma nell’ambito delle varie categorie coinvolte, si osserva come ne siano destinatari: privati, enti e associazioni di volontariato (p.e. palestre, associazioni sportive), pubblica amministrazione e gestori di pubblico servizio. Anche nell’ambito delle attività artigiane è, dunque, opportuno porre attenzione ai rapporti di lavoro instaurati dal 6 aprile 2014 le cui mansioni prevedano il contatto diretto e regolare con i minori quali, per fare un esempio non esaustivo, quelli realizzati nell’ambito dell’attività di trasporto di persone (servizi di scuola bus, gite scolastiche, asili nido ecc).