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FATTURA ELETTRONICA. COS’È E COME SI CONSERVA

L’Agenzia delle Entrate comunica alcune semplificazioni recepite da proposte di Confartigianato.

Quali sono i requisiti che deve possedere una fattura elettronica? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E del 24 giugno 2014, sollecitata dalle imprese dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, scattato il 6 giugno scorso, nelle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale). “L’Agenzia delle Entrate –afferma Andrea Bissoli, Presidente di Confartigianato Verona– è intervenuta in modo più ampio ed incisivo sull’argomento, per recepire le indicazioni fornite dal Forum italiano sulla fatturazione elettronica, ai cui lavori ha partecipato Confartigianato formulando proposte di semplificazione che sono state in gran parte recepite. Un impegno affrontato in favore delle nostre imprese artigiane”. Dunque, l’elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di formato originario utilizzato per la sua creazione, ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. “A titolo esemplificativo –spiega Confartigianato Verona-, non si considera elettronica la fattura emessa tramite un software di contabilità o di elaborazione di testi, e poi inviata e ricevuta in formato cartaceo. E’ elettronica, invece, la fattura emessa in formato cartaceo, trasformata in documento informatico, inviata e ricevuta tramite canali telematici, ad esempio la posta elettronica, a condizione che siano rispettati i requisiti di legge”. Altro punto: secondo il Fisco, non è necessario che le parti si accordino sul sistema con cui è inviata una fattura. L’importante è che, se inviata in formato elettronico, il destinatario la accetti così com’è. Laddove l’emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest’ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica. Tra i requisiti che la fattura elettronica deve possedere, l’Agenzia delle Entrate elenca l’autenticità dell’origine, cioè di chi l’ha emessa, l’integrità del contenuto, ossia che i dati non abbiano subito alterazioni, e la leggibilità, vale a dire la possibilità di verificare le informazioni contenute. Da sottolineare che in fase di conservazione, sia il fornitore che il cliente dovranno conservare la fattura nel formato standard scambiato, garantendone entrambi la reperibilità e la leggibilità nel tempo. “L’Agenzia delle Entrate – conclude il Presidente di Confartigianato Verona, Andrea Bissoli – ha disciplinato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per i soggetti passivi IVA. In particolare, il versamento deve avvenire mediante modello F24 on line, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ‘ai sensi del D.M. 17/6/2014’. L’imposta sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. Semplificazioni, rispetto all’impostazione iniziale, che abbiamo ottenuto grazie all’attività di confronto svolta da Confartigianato nell’ambito del Forum”. Va ricordato che la Legge 89/2014 (Irpef – Spending Review) ha anticipato dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche nelle transazioni con le altre Amministrazioni, ossia quelle locali, come ad esempio i Comuni.