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AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE

Per migliaia di imprese con dipendenti (ed almeno un mezzo di trasporto) nuova burocrazia e balzelli inutili. In soli diritti e bolli serviranno 25 euro per ogni veicolo.

Un sistema sanzionatorio pesante, in caso di mancata annotazione sono 705 gli euro di multa compreso il ritiro della carta di circolazione. Per non parlare poi  dei costi dell’adempimento che, senza calcolare l’eventuale compenso richiesto dalle agenzie per il disbrigo delle pratiche, di soli diritti e bolli la annotazione costerà 25 euro per ogni veicolo. Questo aspetta, a partire dal 3 novembre prossimo, migliaia di imprese artigiane con dipendenti a cui mettono a disposizione un mezzo di locomozione per il lavoro. A denunciarlo la Confartigianato Imprese Veneto che stigmatizza l’inutilità di questo adempimento di cui non si capisce la fondatezza se non quella di fare cassa.
Tutto ciò è frutto della Legge n. 120 del 2010 con cui è stato introdotto il comma 4 bis dell’art. 94 del Codice della Strada ed i cui effetti sono stati posticipati al 3 novembre 2014.
A partire da questa data infatti, tutti gli atti con i quali i veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate) vengono messi a disposizione di soggetti diversi dal titolare degli stessi per più di 30 giorni, sono oggetto di comunicazione all’Archivio Nazionale dei Veicoli e di aggiornamento della carta di circolazione.
Per i privati –spiegano da Confartigianato- non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario. Negli altri casi, se l’uso del veicolo o del rimorchio è continuato e superiore a 30 giorni, allora scatta l’obbligo di annotazione. Va tenuto ben presente che tali adempimenti sono obbligatori solo per quanto posto in essere a partire dalla fatidica data di novembre prossimo, non riguarda, dunque, le situazioni preesistenti. Il “nuovo” Codice della Strada prevede anche l’obbligo di registrare e annotare le variazioni di nome, ossia, generalità (es. residenza) per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche.  Responsabile della registrazione e dell’aggiornamento della carta di circolazione è l’avente causa, chi ha la disponibilità del mezzo, quindi.
Anche se gli obblighi di cui si parla non valgono per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo (almeno per ora), l’introduzione di questa norma, pone a carico delle aziende ulteriori adempimenti burocratici. Sempre per le situazioni che nasceranno dal 3 novembre 2014, nel caso di comodato di veicoli aziendali di durata superiore a 30 giorni, è previsto che il nome del comodatario sia registrato presso la Motorizzazione.  Il soggetto a cui viene data la disponibilità del mezzo può essere un dipendente, un socio o un amministratore della società. Questo ennesimo balzello burocratico si interseca con altre disposizioni volte a fare emergere le identità dei veri beneficiari della disponibilità dei mezzi, quali ad esempio, la “comunicazione dei beni in godimento a soci e familiari” di imminente scadenza o la registrazione dei contratti di comodato d’uso dei veicoli piuttosto che la tassazione del fringe benefit aziendale.
Come ogni nuovo adempimento burocratico che si rispetti, anche in questo caso i dubbi pratici sono molti. Citandone alcuni: in caso di controllo da parte delle autorità addette, basterà la “prova verbale” sulla disponibilità del veicolo risalente ad un periodo antecedente al 3 11 2014? In caso di comodato registrato ma senza scadenza, cosa si comunica alla Motorizzazione riguardo alla fine della disponibilità? Come si può oggettivamente dimostrare la disponibilità concessa per un periodo inferiore ai 30 giorni?