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Whistleblowing: le nuove tutele per segnalare atti illeciti in azienda

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, avvenuta nel marzo scorso, anche in Italia è stata data attuazione alla Direttiva Europea n. 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”).

Direttiva e decreto hanno entrambi l’obiettivo di rafforzare le tutele di coloro (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie), o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno della struttura di appartenenza.

COME FUNZIONA

La nuova disciplina si applica non solo agli enti pubblici e alle società pubbliche, ma anche alle società private con una media di almeno 50 lavoratori subordinati o dotate di un modello organizzativo 231. Occorre ricordare che, per imprese che operano in settori sensibili (come ad esempio quello finanziario, o della tutela dell’ambiente), le regole valgono indipendentemente dalle dimensioni dell’organico aziendale. Gli obblighi sono in vigore dal 17 dicembre 2023. 

La revisione delle regole introdotta dal D.Lgs 24/2023 impone pertanto un ripensamento totale della gestione delle “segnalazioni” (“compliance whistleblowing”) che gli enti pubblici e privati hanno applicato finora. È necessario un piano d’azione che tenga insieme aspetti diversi, dalla predisposizione di canali di segnalazione adeguati e tecnologicamente affidabili, alla formazione interna dei dipendenti e degli altri stakeholder sull’utilizzo dello strumento, ma anche la formazione specifica di chi riceve le segnalazioni e l’approvazione di procedure efficaci.

Cosa si può segnalare

È possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Questi comportamenti possono includere:

  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
  2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti da tale decreto.
  3. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
    • Appalti pubblici.
    • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
    • Sicurezza e conformità dei prodotti.
    • Sicurezza dei trasporti.
    • Tutela dell’ambiente.
    • Radioprotezione e sicurezza nucleare.
    • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.
    • Salute pubblica.
    • Protezione dei consumatori.
    • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  4. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
  5. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
  6. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. 

In riferimento al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità: 

  • i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; 
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione; 
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. 

Chi può segnalare 

L’intera normativa del D.Lgs. 24/2023 ha come “personaggio principale” la figura del soggetto segnalante, per il quale è stata predisposta un’ampia tutela sotto molteplici punti di vista. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, oltre ai soggetti operanti nel settore pubblico, nell’elenco dei soggetti segnalanti ricadono:

  • i lavoratori di soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione (meglio identificato alla lettera d);
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

I canali di segnalazione interni ed esterni

Sono previsti diversi canali di segnalazione all’interno della nuova disciplina:

  1. Canale di segnalazione interna, predisposto da ciascuno dei soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato;
  2. Canale di segnalazione esterna, predisposto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) o da altri Enti deputati alla gestione delle segnalazioni “esterne”, a cui si può ricorrere nei casi previsi dall’art. 6 del D.Lgs. 24/2023;

Il legislatore sembra aver posto i canali di segnalazione in ordine gerarchico.
La disciplina in oggetto, infatti, ha dato priorità al canale di segnalazione interna, dal momento che gli enti destinatari della normativa hanno l’obbligo di istituirlo, indicando anche le condizioni in presenza delle quali è, inoltre, possibile anche accedere alla segnalazione esterna.

Oltre a tali canali di segnalazione è possibile, alle condizioni previste, effettuare una cosiddetta divulgazione pubblica, intesa come azione diretta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Va da sé che la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Qualora l’azienda non attivi il canale interno per le segnalazioni o, anche se lo attiva, lo stesso non sia conforme a quanto stabilito dalla norma, oppure non abbia gestito correttamente la segnalazione, il segnalante può ricorrere al canale di comunicazione esterno presso l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) a cui inviare le suddette segnalazioni. In questi casi, diventa prassi dell’ANAC verificare i motivi per cui il canale interno non abbia dato i risultati previsti, eventualmente erogando sanzioni economiche anche di una certa rilevanza alle aziende che non abbiamo dato corretto seguito agli obblighi sopra indicati. 

Confartigianato Vicenza-FAIV ha attivato un servizio specifico di accompagnamento e supporto all’azienda che risultasse obbligata ad attivare il canale di segnalazione interna.
Il servizio prevede l’implementazione del canale mediante supporto informatico (piattaforma software online), la predisposizione della procedura di gestione delle segnalazioni e anche la possibilità di affidare a terzi (FAIV) la gestione vera e propria delle segnalazioni. 

Per qualsiasi info al riguardo è a disposizione la dott.ssa Alessandra Cargiolli (tel. 0444 168 357).