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Rinnovato contratto Estetica e Acconciatura

Le modifiche introdotte dall’accordo, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, decorrono dal 20 maggio 2024

Il 20 maggio scorso Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria l’accordo di rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica, scaduto il 31 dicembre 2022.
Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2026, mentre la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dal 20 maggio 2024.

Il CCNL Acconciatura – Estetica si applica ai dipendenti delle imprese artigiane, e delle piccole e medie imprese dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere e toelettatura di animali.

1) L’accordo definisce un incremento complessivo della retribuzione tabellare di 183 euro calcolato sul livello 3 che verrà erogato in quattro tranches:

  • 70 euro dal 1° maggio 2024
  • 50 euro dal 1° gennaio 2025
  • 43 euro dal 1° gennaio 2026
  • 20 euro dal 1° ottobre 2026

A copertura dei 16 mesi di carenza contrattuale – 1° gennaio 2023 – 30 aprile 2024 – è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 80 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 20 maggio 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024 e 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024.

2) L’accordo riscrive integralmente la classificazione del personale

3) In materia di apprendistato professionalizzante, a decorrere dal 1° ottobre 2024, si segnala la revisione delle tabelle con le percentuali utili alla determinazione della retribuzione degli apprendisti. Si prevede, inoltre, un allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni per i lavoratori inquadrati dal 1° al 3° livello.

4) Si segnala una particolare attenzione alle donne lavoratrici vittime di violenza: per queste casistiche l’accordo riconosce un periodo di aspettativa di 3 mesi (post periodo di congedo INPS) e la corresponsione di una indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione per due mesi consecutivi.

Per la lettura integrale del contratto, vi rimandiamo alla scheda specifica di InformaImpresa, e/o a contattare gli uffici del Settore Lavoro di Confartigianato.