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Obbligo RCA e carrelli elevatori: sì o no?

La Rubrica di questo numero è a cura del Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro Area Lavoro, Gestione Aziendale Risorse Umane e Sicurezza.

Su questo tema, oggetto di discussione da mesi, nel dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2023, che ha modificato sia l’art. 1, sia il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni. Di fatto le aziende sono chiamate a verificare cosa prevedono le assicurazioni in atto ed eventualmente come adeguarle alle nuove disposizioni.

La modifica normativa ha specificato che l’obbligo di RCA si applica indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in moto, ovvero sia utilizzato esclusivamente in zone in cui l’accesso sia soggetto a restrizioni; inoltre, ha mutato la nozione stessa di “veicolo”, estendendolo a “qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con velocità massima superiore a 25 km/h o con peso netto massimo superiore a 25 kg e velocità max di progetto superiore a 14 km/h”. 

Infine, la normativa ha previsto l’obbligo dell’assicurazione RCA a tutti i veicoli “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente” (art. 122 comma 1 Codice Assicurazioni Private).

Ora, se da un lato la nuova nozione di “veicolo” sembra ricomprendere anche i muletti/carrelli elevatori, al contrario la nuova formulazione dell’obbligo RCA per i veicoli – il cui ambito di applicazione viene ristretto “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto” – pone alcune riserve circa la riconducibilità di tale obbligo ai predetti mezzi aziendali.

Infatti, le norme prevedono l’obbligo assicurativo per i veicoli di cui all’art. 1 comma 1 lett. rrr) “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”. Nel caso di muletti e carrelli elevatori, invece, appare evidente che la funzione (abituale) di tali mezzi non sia quella di trasporto, bensì quella di movimentazione delle merci.

Tale orientamento è alla base di recenti indicazioni da parte di alcune Associazioni Datoriali, nelle quali si evidenzia appunto una netta distinzione tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione. I carrelli rientrano nella seconda categoria. Secondo questi pareri, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” di muletti e carrelli elevatori non sia il trasporto di persone (e/o di merci), bensì la movimentazione della merce.

In conclusione, allo scopo di fornire qualche utile indicazione ai Datori di lavoro, si suggerisce quindi di:

  1. Verificare se l’azienda è già coperta per la RC tramite una polizza che comprende anche l’uso di attrezzature e macchinari (Polizza RCT/RCO). La polizza non è obbligatoria per legge, ma caldamente consigliata. Esistendo quindi una polizza, assicurare i carrelli elevatori con altra polizza appare superfluo. Utile potrebbe essere anche esplicitare che la polizza RCT/RCO interviene anche sulle attrezzature di lavoro come i carrelli elevatori.
  2. Verificare se esiste la possibilità di limitare la velocità max dei carrelli a 14 km/h. Nei carrelli di recente costruzione è possibile. In questo caso si escluderebbe il carrello dalla polizza RCA, in quanto non viene considerato più un veicolo in base alla definizione di veicolo stesso (vedi sopra).