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AD UN ANNO DALLA APPROVAZIONE DEL “PIANO CASA TER”, LA GIUNTA REGIONALE LICENZIA ANCHE LA CIRCOLARE DEFINITIVA

Sbalchiero: “Chiariti gli ultimi dubbi, i Sindaci e assessori all’urbanistica legulei non hanno più alibi per fermare uno strumento che vale la vita di 7.700 imprese e 11.700 posti di lavoro

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato nel corso dell’ultima seduta la circolare  definitiva del  “terzo piano casa”. Trattandosi infatti di un testo complesso, con la circolare vengono fornite alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione delle norme di nuova introduzione.
“Chiariti gli ultimi dubbi –dichiara Giuseppe Sbalchiero, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto-, i sindaci e assessori comunali all’urbanistica legulei non hanno più alibi per fermare uno strumento che è in grado di salvare oltre 7mila imprese e quasi 12 mila posti di lavoro nei prossimi anni”.
“E’ significativo –fa notare Paolo Bassani, leader degli Edili di Confartigianato Veneto- che questi chiarimenti arrivino in concomitanza con il dato sull’occupazione nel settore edile che, in Veneto per la prima volta dal 2008, a giugno di quest’anno ha registrato 500 occupati in più rispetto al I semestre 2013. Grazie soprattutto ai lavori di ristrutturazione, progetti di riqualificazione urbana e di efficienza energetica che sono i punti qualificanti anche del Piano Casa ter. Tutto questo mentre, in Consiglio Regionale, hanno mosso i primi passi le proposte di legge per contenere il consumo di suolo. La commissione Urbanistica del Consiglio veneto – presieduta da Andrea Bassi (Lega) – ha infatti iniziato a discutere il provvedimento che, secondo i proponenti, potrà invertire l’attuale modello di sviluppo del Veneto”.
Tornando alla circolare che “sblocca” in tutto il territorio della Regione il Piano Casa, merita sol lineare che in essa si rammenta che gli edifici oggetto di intervento di cui alla presente legge devono ovviamente essere stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, atteso che gli interventi edilizi consentiti dalla legge in esame non implicano alcuna forma di condono o sanatoria. Vanno considerati legittimi anche gli edifici costruiti anteriormente al 1967, pur in assenza di titolo abilitativo, laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali. Si evidenzia inoltre che gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi del “piano casa” non sono autonomamente cedibili come crediti edilizi, ma ciò non impedisce che possano essere ceduti i manufatti ai quali tali incrementi danno origine. La cessione può tuttavia avere per oggetto soltanto il volume edificato nel rispetto della normativa vigente. Infine nell’ambito della normativa vigente particolare attenzione va posta all’articolo 1477 Codice Civile in relazione all’agibilità dell’edifico attraverso la quale i Comuni devono verificare l’avvenuta osservanza della conformità dell’opera al progetto approvato, secondo anche quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché il rispetto della normativa del piano casa.