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Alimentari. Nuova normativa in materia di contratti di cessione dei prodotti

Il Sistema Alimentazione di Confartigianato Vicenza propone due webinar gratuiti per i soci

7 luglio 2022

È stato emanato il Decreto legislativo n. 198/2021 (in attuazione alla Direttiva UE 2019/633), in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. La nuova normativa ha in sostanza stabilito il superamento dell’articolo 62 del decreto-legge 1/2012, che prima regolava questa materia.

COSA CAMBIA?

Cosa cambia concretamente per le aziende e cosa è necessario fare per essere in regola? Per capirlo, Confartigianato Imprese Vicenza ha organizzato due brevi incontri di approfondimento con l’avv. Paolo Menarin, dello studio Casa & Associati di Vicenza, esperto in contrattualistica e diritto commerciale.
Gli incontri si svolgeranno online su piattaforma Zoom e avranno ciascuno lo stesso contenuto; ciò permetterà a ogni impresa di scegliere la data preferita tra giovedì 14 luglio e mercoledì 14 settembre, entrambi dalle 14.30 alle 16. Si tratta di webinar gratuiti per le aziende socie di Confartigianato Vicenza.

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI

IL DECRETO

Il decreto (applicabile dal 16 giugno scorso) ha l’obiettivo di contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate (perché contrarie ai principi di buona fede e correttezza) che siano imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti alimentari, indipendentemente dal fatturato, con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori; introduce delle norme imperative: una di queste prevede che i contratti di cessione di prodotti alimentari debbano essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto.

PRATICHE VIETATE

Inoltre tra le pratiche commerciali vietate vi sono in particolare:

  • il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili);
  • l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
  • l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso.