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ALESSANDRO NORDIO (TAXI) SCRIVE ALLA REGIONE PER CONTENERE IL FENOMENO DELL’ABUSIVISMO: 4 LE SITUAZIONI SEGNALATE

Con riferimento all’oggetto di cui alla convocazione del 5 giugno 2012 Vi rimettiamo una nota relativa alle autorizzazioni temporanee NCC confermando quanto previsto dal DGR 4151. Evidenziamo infatti alcune criticità verso un ulteriore allargamento della norma ed in particolare segnaliamo quattro situazioni limite che evidenziano la necessità di interventi non più procrastinabili.
Restando a disposizione si saluta cordialmente.

Alessandro Nordio, Presidente Regionale dei Taxi, con queste poche righe ha inviato alla Direzione Trasporti della Regione Veneto una nota in tema di autorizzazioni temporanee NCC. “Riteniamo –scrive il Presidente- che la previsione del DGR 4151/2005 sia sufficientemente ampia ed in grado di rappresentare le esigenze del settore ovvero che tali autorizzazioni temporanee sono: rilasciabili solo in quei comuni che hanno assegnato l’intero contingente previsto dalla DGR 628/2002; per un periodo di non oltre tre mesi trascorso il quale decadono; in numero massimo di tre per ogni titolare; si configurano come autorizzazioni stagionali temporanee rilasciabili per far fronte all’aumento della domanda in alcuni periodo dell’anno di aumento del flusso turistico e hanno requisiti di rilascio conformi alle previsioni delle legge regionale 22/96”.

“Un ulteriore allargamento della norma –prosegue Nordio- ha delle criticità che si acuiscono con la crisi economica in atto. Il peso delle accise e delle addizionali erariali (gasolio) -di fatto una doppia imposizione oltre a quella diretta (irpef,Irap contributi e oneri previdenziali)- dovuta al nostro essere imprese energivore (la metà dei costi è imputabile all’acquisto di carburante); il peso di una imposizione fiscale progressiva, ben oltre il vincolo Costituzionale della capacità contributiva, che si accanisce sugli operatori censiti (4.000 in Italia, dati Agenzia Entrate 2011 a fronte di un dato di dichiarato di 85.000-fonte ANITRAV-12 MARZO 2012) e ignora il sommerso o chi non si rende “visibile” con i sistemi più raffinati di elusione fiscale; le maggiori imposte addizionali, che nei prossimi mesi avranno efficacia, varate nelle manovre approvate nel corso del 2011 oltre all’aumento dei contributi INPS. Sono tutti fattori concomitanti che rischiano di mettere in seria difficoltà le nostre imprese provocando, in particolare, una crisi di liquidità”.
Il settore, a causa di norme di difficile applicazione e alla carenza di controlli si pone il problema di arginare un consistente fenomeno di abusivismo derivante dal non rispetto delle regole da parte degli operatori ma anche dei cittadini che ne sono inconsapevoli o non sufficientemente informati.
A tal proposito segnaliamo quattro situazioni limite che evidenziano la necessità di interventi non più procrastinabili.

Situazione 1: operatori (HISAR -GOOPTI) di altri paesi della CE con veicoli M1 (9 posti compreso il conducente) che stazionano quotidianamente di fronte la stazione FFSS Mestre, Porto Crociere di Venezia e l’aeroporto M. Polo. Tali operatori oltre ad effettuare trasporti da e per il paese di provenienza regolarmente prenotati sembrano procacciarsi servizi, disattendendo il divieto di stazionamento su luogo pubblico, senza lettera di incarico e senza rimessa nel territorio del comune che rilascia la autorizzazione. In mancanza di norme comunitarie si chiede di verificare il rispetto delle norme nazionali (legge 21/92 e s.m.i., legge regionale 22/96, regolamento comunale, C.d.S. e uso di terzi
del veicolo).

Situazione 2: utilizzo (a titolo gratuito e a titolo oneroso) di veicoli M1 immatricolati ad uso proprio trasporto persone da parte di soggetti persone giuridiche che svolgono altra attività commerciale/imprenditoriale: ad esempio, alberghi, manifestazioni culturali, fiere, ristoranti, discoteche ecc. Come è noto il servizio di trasporto a titolo oneroso da parte di questi soggetti oltre ad essere non consentito è sanzionato per uso di terzi del veicolo che è e rimane ad uso proprio. Avviene però che detto servizio è ceduto a titolo gratuito come benefit contemplato in altra prestazione soggetta a corrispettivo. La fattispecie va adeguatamente disciplinata con norme (sicurezza e professionalità) poste a tutela del consumatore, così come, per esempio, è stato normato il servizio di ambulanze e veicoli trasporto disabili dalla DGR 4125 del 10 novembre 1998 della Regione Veneto.

Situazione 3. Persone fisiche, più volte oggetto di segnalazioni che hanno anche prodotto provvedimenti dell’autorità giudiziaria, le quali offrono servizi di trasporto stazionando quotidianamente in luoghi pubblici di interscambio modale (stazioni FFSS di Padova, Mestre, Verona, Aeroporto di Venezia), senza titolo amministrativo (licenza/ autorizzazione) e senza incarico (mancanza di titolo di viaggio specifico o motivo di cura famigliare/personale). Si tratta di abusivi totali privi di titolo professionale (patenti ed abilitazioni specifiche), requisiti di accesso al mercato, senza idonea garanzia finanziaria (RCA- essere assicurato per almeno il doppio del minimo) e senza idoneità finanziaria con fidejussione), senza idoneità morale (precedenti penali), sprovvisti del requisito di stabilimento, del documento di regolarità contributiva e fiscale DURC, senza la regolarità tecnica dei veicoli prevista dal C.d.S. (visita e prova annuale e controllo fumi).

Situazione 4. Utilizzo di forme pubblicitarie e commerciali ingannevoli a danno delle micro imprese in contrasto con quanto previsto dal D.L. 1/2012 art. 7. “A fronte di quanto evidenziato –conclude Nordio- si conferma quanto previsto con DGR4151 con le ulteriori previsioni sopra evidenziate”.