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AUTORIPARAZIONE: NASCE LA MECCATRONICA. UNIFICATE LE ATTIVITÀ DI MECCANICO/MOTORISTA ED ELETTRAUTO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, la Legge 11 dicembre 2012, n. 224, che sostituendo il comma 3 dell’art. 1 della Legge 122 del 1992 ha apportato importanti modifiche all’attività di autoriparazione, unificando in una nuova categoria detta “meccatronica”, le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.

A partire dal 5 gennaio 2013, data di entrata in vigore della Legge, non è più possibile iscrivere un’impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; conseguentemente, coloro che vogliano avviare una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la “meccatronica” ed essere in possesso di almeno uno tra una serie di requisiti tecnico professionali necessari per entrambe le attività, tra cui titoli di studio specifici, titoli di studio più esperienza professionale o mera esperienza professionale.
«Per le imprese già in attività sono previste diverse modalità di passaggio – spiega il presidente provinciale dei Carrozzieri di Confartigianato Vicenza, Roberto Cazzaro -. Ad esempio, quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto vengono abilitate di diritto alla nuova attività di ‘meccatronica’, anche se non è ancora chiaro se il passaggio presso la Camera di Commercio sia automatico. Invece, le imprese di autoriparazione già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica o alla sola attività di elettrauto, possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici dovranno acquisire anche un titolo abilitante all’attività, rispettivamente, di elettrauto e di meccanico/motorista, frequentando un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione. Ciò per evitare di perdere la qualifica di responsabile tecnico».
Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni. Potranno comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Si tratta di una evoluzione obbligata considerato che, oramai, lo sviluppo tecnico e tecnologico nell’automotive ha reso sempre più impalpabile la separazione tra interventi di pura meccanica e pura elettronica. Confartigianato Vicenza seguirà gli ulteriori sviluppi relativi all’entrata in vigore della norma.