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CANONE SPECIALE RAI: ULTERIORI AGGIORNAMENTI

Chiediamo al Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi di intervenire anche attraverso la promozione di una specifica modifica legislativa, per stabilire definitivamente ed in modo inequivocabile che non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall’art. 2 del D.L.Lt 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall’intrattenimento, ovvero che non rientra altresì nell’obbligo del pagamento l’occasionale fruizione di trasmissioni radiotelevisive attraverso detti apparecchi. Recita così l’interrogazione parlamentare promossa da Confartigianato Imprese a seguito dell’alluvione di solleciti di pagamento del canone speciale Rai che si sta abbattendo su centinaia di migliaia di imprenditori in questi giorni. Richieste nella maggior parte dei casi illegittime – dichiarano in Confartigianato Imprese Veneto – perché rivolte ad aziende che non possiedono apparecchi radio-televisivi e quindi non devono pagare alcun abbonamento. A far scattare la protesta di Confartigianato è la richiesta del tributo applicato al possesso non solo di televisori, ma anche di qualsiasi dispositivo per ricevere il segnale tv, inclusi i sistemi di videosorveglianza. “Chiediamo la collaborazione di tutti i parlamentari veneti a sostegno dell’emendamento proposto – annuncia Giuseppe Sbalchiero, Presidente della Confartigianato Imprese Veneto-. E’ l’unico modo infatti, per fare chiarezza in ordine alla corretta applicazione delle norme relative all’obbligo di pagamento dell’abbonamento speciale alla RAI, escludendo da tale obbligo la detenzione di apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo (Personal Computer, Tablet PC, smartphone, ecc.), impiegati normalmente per lo svolgimento di attività lavorativa, imprenditoriale o professionale, diversa dalle attività di intrattenimento ed utilizzati per scopi strettamente legati allo svolgimento di tali attività. La norma esclude altresì ogni occasionale fruizione di programmi radiotelevisivi attraverso dette apparecchiature ed abroga espressamente ogni diversa disposizione vigente che dovesse risultare in contrasto con quanto disposto”. “Pagare il canone Rai – sottolinea il Presidente – è un obbligo per tutti coloro che in azienda posseggono radio e televisioni. Ma non accettiamo il metodo di rastrellare risorse imponendo il pagamento indiscriminatamente a tutti gli imprenditori, dando per scontato che posseggano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. In questo momento di gravi difficoltà per i nostri imprenditori, di tutto abbiamo bisogno tranne che di altri balzelli così onerosi, assurdi e illegittimi”.