Comunicazione, rinnovo contratto
Il rinnovato CCNL ha vigenza quadriennale dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026
Il 18 novembre 2024 Confartigianato Comunicazione e le altre associazione datoriali artigiane hanno sottoscritto con SLC-Cgil, FISTEL-Cisl e UILCOM-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 16 maggio 2022 (codice contratto CNEL: G016), scaduto il 31 dicembre 2022.
Il rinnovato CCNL ha vigenza quadriennale dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.
Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 18 novembre 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
Il CCNL Area Comunicazione si applica alle imprese artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, e alle piccole e medie imprese (non artigiane) afferenti ai settori Grafica, Fotografie e ICT (secondo la declaratoria di cui all’art. 1 CCNL).
Di seguito proponiamo una sintesi delle novità introdotte dall’accordo, rimandando per l’approfondimento alle informative pubblicate sul notiziario tecnico associativo (www.informaimpresa.it) da cui sono scaricabili il testo contrattuale e le tabelle retributive.
Quanto all’ambito di applicazione del CCNL, l’accordo del 18 novembre ha ricompreso anche le imprese digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale), nonché quelle che svolgono attività di social media management.
In merito alla parte economica l’accordo definisce per le imprese artigiane un incremento complessivo della retribuzione tabellare di 200 euro a regime calcolato sul 4° livello da erogarsi in quattro tranches così divise: 70 euro a partire dal 1° dicembre 2024; 45 euro a partire dal 1° luglio 2025; 45 euro a partire dal 1° marzo 2026 e 40 euro a partire dal 1° novembre 2026.
Per le imprese non artigiane l’incremento retributivo complessivo è definito in 207 euro a regime per il 4° livello da erogarsi in quattro tranches così divise: 70 euro a partire dal 1° dicembre 2024; 45 euro a partire dal 1° luglio 2025; 45 euro a partire dal 1° marzo 2026 e 47 euro a partire dal 1° novembre 2026.
Le tabelle salariali con le riparametrazioni per tutti i settori e i livelli di inquadramento saranno definite con successivo verbale di accordo.
A copertura dei 23 mesi di carenza contrattuale ( 1 gennaio 2023 – 30 novembre 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 18 novembre 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025 e 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
Per quanto riguarda il rinnovo della parte normativa si segnala, in materia di contratto a termine, l’adeguamento della disciplina di questo istituto alle recenti novità legislative in ordine alle causali che consentono di apporre il termine al contratto; e, con riguardo all’apprendistato professionalizzante, l’introduzione con decorrenza dal 1° gennaio 2025 degli aumenti periodici di anzianità a favore dei lavoratori assunti con tale tipologia di contratto di lavoro.
Infine, a favore delle lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi certificati ai sensi della normativa vigente, viene riconosciuto un periodo di aspettativa di tre mesi richiedibile a seguito dell’esaurirsi del periodo di congedo previsto dalla legge e indennizzato dall’Inps. Durante il periodo di aspettativa la dipendente ha diritto ad una indennità a carico del datore di lavoro pari al 30% della retribuzione tabellare per un mese (sui tre di aspettativa).