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Il credito d’imposta per beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2021

Con le Legge di Bilancio 2021 è stata ampliata la possibilità di recuperare fiscalmente parte delle spese sostenute per acquisti di beni strumentali nuovi.

La misura, già prevista dalla precedente Legge di Bilancio 2020 in sostituzione di super e iper ammortamenti, viene quindi ora riproposta e rappresenta un’occasione importante. Alle imprese, fino a tutto il 2022, viene infatti data l’opportunità di recuperare parte degli investimenti ottenendo liquidità indiretta da spendere per imposte e tributi. Condizione necessaria per accedere è che si acquistino beni strumentali nuovi, da destinare all’esercizio dell’attività di impresa, sia qualificati come “ordinari”, sia ad elevato contenuto tecnologico e interconnessi al sistema aziendale in logica Industria 4.0. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, di qualsiasi settore economico e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale di determinazione del reddito (quindi anche i contribuenti in regime forfettario).
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è riconosciuto nella misura del 10% per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, o fino al 30 giugno 2022 in caso di “prenotazione” dell’agevolazione mediante accettazione dell’ordine da parte del fornitore e pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo entro il 31 dicembre 2021. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione del “lavoro agile”.

Per l’anno di imposta 2022, o fino al 30 giugno 2023 con “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, la misura del credito di imposta sui medesimi investimenti scende al 6%.

Per gli investimenti in beni strumentali aventi le caratteristiche 4.0, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, o fino al 30 giugno 2022 in caso di “prenotazione” dell’agevolazione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Si scende al 30% di credito per gli investimenti fino a 10 milioni di euro.

Per l’anno di imposta 2022, o fino al 30 giugno 2023 con “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, le misure del credito di imposta scendono rispettivamente al 40% fino a 2,5 milioni di investimento e al 20% per gli investimenti fino a 10 milioni.

La misura del credito di imposta è sempre pari al 10%, sia per il 2021 che per il 2022 (e fino al 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” dell’investimento entro il 31/12/2022) per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro. Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione”, spetta un credito di imposta pari al 20%.

Cosa c’è da fare

Ai fini dei successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, pena la revoca del credito di imposta, le imprese che beneficiano dell’agevolazione devono conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare l’investimento e la corretta determinazione dei costi agevolati.

A tal fine è necessario far inserire nelle fatture di acquisto e negli altri documenti relativi all’acquisizione del bene (es: contratto di leasing) l’espresso riferimento alla norma agevolativa, utilizzando la seguente dicitura: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1062, Legge 178 del 30.12.2020”.

In aggiunta, per gli investimenti 4.0, è necessario il rilascio di una perizia asseverata da parte di un ingegnere o perito industriale, dalla quale risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche 4.0 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tale perizia, per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, che contenga le medesime informazioni e verifiche sulla regolarità del bene agevolato.

Aspetti fiscali

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF /IRES/IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Modello F24 per il pagamento di altre imposte e tributi.

È utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
– dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”;
oppure
– dall’anno di avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per i beni materiali e immateriali 4.0.

Nel caso di imprese con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito di imposta spettante sugli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o fino al 30 giugno 2022 in presenza di “prenotazione”) è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Con la Risoluzione Ministeriale n. 3/E del 13/01/2021 sono stati istituiti gli specifici Codici Tributo per la compensazione delle quote annuali del credito d’imposta.

Chi è escluso

Restano esclusi per espressa previsione normativa le autovetture, i fabbricati e alcuni beni ammortizzabili utilizzati nelle industrie operanti nel settore dell’energia, gas, acqua, trasporti ferroviari e aerei, telecomunicazioni. Sono escluse inoltre le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

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