Di seguito si riporta una tabella che sintetizza la percentuale del credito d’imposta da considerare per i singoli trimestri, il termine entro il quale devono essere fruiti e il codice tributo da utilizzare nel modulo F24.
Per quanto riguarda le imprese non energivore, va inteso che le stesse per beneficiare del credito d’imposta del 1° e 2° trimestre 2023 devono essere dotate di almeno un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Si precisa che l’impresa interessata, per beneficiare del credito d’imposta, deve avere sostenuto per la materia energia nel trimestre precedente all’applicazione del credito, un costo medio per kWh di almeno il 30% in più rispetto all’analogo trimestre del 2019.
Nel caso del gas si calcola direttamente il credito d’imposta senza fare alcuna verifica del prezzo medio, in quanto il raffronto per i rispettivi trimestri, fa riferimento ai prezzi del Mercato Infragiornaliero, dal quale si evince con certezza l’aumento del 30%.
Credito d’imposta – Termine di utilizzo – Codice tributi
Soggetti | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 | Ottobre e Novembre 2022 | Dicembre 2022 | 1° trimestre 2023 | 2° trimestre 2023 |
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Imprese energivore | 20% 31/12/2022 6960 | 25% 31/12/2022 6961 | 25% 30/09/2023 6968 | 40% 30/09/2023 6983 | 40% 30/09/2023 6993 |
45% 16/11/2023 7010 | 20% 16/11/2023 7015 |
Imprese gasivore | 10% 31/12/2022 6966 | 25% 31/12/2022 6962 | 25% 30/09/2023 6969 | 40% 30/09/23 6984 | 40% 30/09/23 6994 | 45% 16/11/2023 7012 | 20% 16/11/2023 7017 |
Imprese non energivore | / | 15% 31/12/2022 6963 | 15% 30/09/2023 6970 | 30% 30/09/2023 6985 | 30% 30/09/2023 6995 | 35% 16/11/2023 7011 | 10% 16/11/2023 7016 |
Imprese non gasivore | / | 25% 31/12/2022 6964 | 25% 30/09/2023 6971 | 40% 30/09/2023 6986 | 40% 30/09/2023 6996 | 45% 16/11/2023 7013 | 20% 16/11/2023 7018 |
Il consorzio CAEM, struttura di riferimento di Confartigianato Vicenza, che si occupa di negoziare le tariffe per i consorziati, ha realizzato un applicativo per la verifica al diritto del credito d’imposta e per il conseguente calcolo del beneficio da comunicare nel modello F24.
Utilizzo dell’applicativo
- Nella prima schermata viene proposto la possibilità di calcolare il credito d’imposta per l’energia elettrica o per il gas
- Nella seconda schermata viene proposto di selezionare il periodo di riferimento (2° trimestre, 3° trimestre, ….)
- Nella terza schermata viene chiesto di inserire il codice POD o il PDR (di tutti i contatori che appartengono all’azienda):
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- per i consorziati CAEM (che hanno cominciato la fornitura col Caem da gen-2019): successivamente si preme il tasto CALCOLA. Immediatamente nella stessa schermata verrà proposto il credito d’imposta di cui l’azienda ha diritto. L’impresa riceverà direttamente una mail con il calcolo del credito d’imposta da inserire nel modello F24;
- per i non consorziati CAEM (o riforniti da CAEM da meno di 3 anni): si inseriscono alcuni dati anagrafici riferiti all’azienda e i dati utili ai fini del calcolo del credito d’imposta. Al termine del caricamento di tutti i dati, premendo il tasto CALCOLA, verrà immediatamente proposto il credito d’imposta di cui l’impresa ha diritto. Contestualmente l’impresa riceverà, all’indirizzo mail inserito, il riepilogo dei dati caricati e il credito d’imposta che è stato calcolato.
Domande frequenti e approfondimenti – FAQ
Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che i costi medi per kWh della componente energia elettrica abbiano subito un incremento superiore al 30%, risultante dal raffronto dei trimestri previsti dalla normativa. Di seguito si riporta una tabella esplicativa:
Imprese non energivore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw
Credito d’imposta del 15% per il 2° trimestre 2022 | Se i costi medi per kWh della componente energia del 1° trimestre 2022 sono del 30% in più rispetto a quelli del 1° trimestre 2019 | In compensazione entro il 31/12/2022 |
Credito d’imposta del 15% per il 3° trimestre 2022 | Se i costi medi per kWh della componente energia del 2° trimestre 2022 sono del 30% in più rispetto a quelli del 2° trimestre 2019 | In compensazione entro il 30/06/2023 |
Imprese non energivore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw
Credito d’imposta del 30% per il 4° trimestre 2022 | Se i costi medi per kWh della componente energia del 3° trimestre 2022 sono del 30% in più rispetto a quelli del 3° trimestre 2019 | In compensazione entro il 30/06/2023 |
Imprese “energivore” come definite dalla norma
Credito d’imposta del 20% per il 1° trimestre 2022 | Se i costi medi della componente energia del 4° trimestre 2021 sono del 30% in più rispetto a quelli del 4° trimestre 2019 | ||
Credito d’imposta del 25% per il 2° trimestre 2022 | Se i costi medi della componente energia del 1° trimestre 2022 sono del 30% in più rispetto a quelli del 1° trimestre 2019 | ||
Credito d’imposta del 25% per il 3° trimestre 2022 | Se i costi medi della componente energia del 2° trimestre 2022 sono del 30% in più rispetto a quelli del 2° trimestre 2019 | ||
Credito d’imposta del 40% per il 4° trimestre 2022 | Se i costi medi della componente energia del 3° trimestre 2022 sono del 30% in più rispetto a quelli del 3° trimestre 2019 |
Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, nei singoli trimestri da raffrontare (2022 su 2019) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), che deve risultare essere superiore al 30%.
Di fatto tutte le imprese rientrano nella possibilità di beneficiare del credito d’imposta, visto che il 2022 sul 2019 ha visto sempre una percentuale superiore al 30%. Nella tabella che segue si riportano le percentuali da considerare per il credito d’imposta ai fin del calcolo dello stesso nello specifico trimestre.
Imprese non “gasivore” come definite dalla normativa
1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 | 4° trimestre 2022 |
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Credito d’imposta non previsto | Credito d’imposta del 25% | Credito d’imposta del 25% | Credito d’imposta del 40% |
Imprese “gasivore” come definite dalla normativa
1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 | 4° trimestre 2022 |
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Credito d’imposta del 10% per il 1° trimestre 2022 |
Credito d’imposta del 25% per il 2° trimestre 2022 |
Credito d’imposta del 25% per ottobre e novembre 2022 |
Credito d’imposta del 40% per ottobre e novembre 2022 |
Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e neppure le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dai relativi sussidi.
Per effetto del decreto legge 18/11/2022, n. 176, art. 1, comma 6, i beneficiari dei crediti d’imposta maturati ai sensi dei
- Decreto legge 09/08/2022, n. 115, convertito dalla legge 21/09/2022, n. 142, art. 6 (terzo trimestre 2022)
- Decreto legge 23/09/2022, n. 144, convertito dalla legge 17/11/2022, n. 175, art. 1 (ottobre e novembre 2022)
- Decreto legge 18/11/2022, n. 176, convertito dalla legge 13/01/2023, n. 6, art. 1 (dicembre 2022)
entro il 16/03/2023, a pena decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 44905 del 16/02/2023.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Non rientrano nella possibilità della comunicazione oggetto di questa nota, i crediti d’imposta non fruiti e maturati nel 1° e 2° trimestre 2022.
I beneficiari del credito d’imposta sono:
- impese a forte consumo di energia (energivore)
- imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore)
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il periodo ottobre/novembre e dicembre
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale