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DAL 25 AGOSTO NUOVE SANZIONI CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE: ESTENSIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ E POSSIBILITA’ DI CHIUSURA DELL’AZIENDA

23/08/2007Sbalchiero (Assoartigiani): "Provvedimento pesante ma utile e giusto nei confronti di chi rispetta le norme"DAL 25 AGOSTO NUOVE SANZIONI CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE: ESTENSIONE A TUTTE LE ATTIVITA' E POSSIBILITA' DI CHIUSURA DELL'AZIENDA"Un provvedimento pesante, ma utile per combattere la concorrenza sleale e premiare invece chi opera, affrontando un impegno non facile, nel rispetto delle norme di sicurezza". Così Giuseppe Sbalchiero, presidente dell'Associazione Artigiani vicentina, commenta le nuove disposizioni per la lotta al lavoro irregolare.A distanza di un anno dall'emanazione del decreto Legge Visco-Bersani, volto a contrastare il lavoro nero e a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore edile, la recentissima Legge n. 123 del 3 agosto scorso interviene infatti nuovamente sulla materia, integrando con ulteriori disposizioni la normativa vigente e inasprendo le misure contro il lavoro sommerso e le violazioni della disciplina riguardante il rispetto dei tempi di lavoro, il riposo giornaliero e settimanale, la tutela della salute e della sicurezza.La legge, che entra in vigore dal 25 agosto, contiene alcune specifiche disposizioni che possono comportare per le aziende gravi ripercussioni di natura economica nel caso di una loro violazione.  La più importante riguarda l'estensione a tutte le attività imprenditoriali della possibilità di procedere alla sospensione cautelare dell'attività qualora si configurino gravi violazioni in materia di lavoro e sicurezza. In pratica, gli ispettori del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione dell'esercizio di qualunque attività lavorativa al verificarsi di uno dei seguenti tre casi: 1) qualora venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; 2) in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale; 3) in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.Dell'adozione di tale provvedimento di sospensione viene, inoltre, data comunicazione alle competenti autorità per l'emanazione di provvedimenti interdittivi a gare e appalti di durata pari alla sospensione, o comunque non superiore a due anni.Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, oltre alla regolarizzazione dei lavoratori risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o all'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, la norma  impone al titolare anche il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quella complessivamente irrogata dagli ispettori, pari a un quinto di quest'ultima.