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Danni: l’auto va comunque riparata

Anche se l’intervento di riparazione supera il valore commerciale del veicolo. La Cassazione privilegia il risarcimento delle spese effettivamente sostenute

Confartigianato Carrozzieri accoglie favorevolmente la recente ordinanza della Corte di Cassazione che d’ora in poi, a seguito di indicente, permetterà al danneggiato che lo ritiene opportuno di riparare la propria auto anche se l’intervento della riparazione risulta superiore al valore commerciale del mezzo.

Questa ordinanza è importante perché va a contrastare l’operato delle Compagnie di Assicurazione quando spingono i propri clienti a rottamare il veicolo a prescindere da qualsiasi valutazione tecnica quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale dell’auto stessa. A dir del vero, la Cassazione da un po’ di tempo sta tenendo questa linea e di fatto la resistenza delle Compagnie, nel caso in cui il costo della riparazione e il valore del veicolo non sia completamente illogica, si è molto affievolita.

Con l’ordinanza 10686/2023 depositata dalla Cassazione il 20 aprile viene definita una volta per tutte una questione dibattuta da decenni. In buona sostanza, non si può negare il diritto a far riparare un veicolo danneggiato in un incidente per il solo fatto che il costo delle riparazioni necessarie superi il valore che il mezzo aveva prima del sinistro. Occorre invece verificare se quei lavori facciano aumentare quel valore, procurando al danneggiato un vantaggio che non gli spettava.

La pronuncia non si limita a riaffermare quanto già chiaro da anni. Cioè che di regola il danno va risarcito in forma specifica, favorendo la riparazione e ponendone il costo a carico del danneggiante, ma quando essa è eccessivamente onerosa è necessario procedere al risarcimento per equivalente (pagamento di una somma pari alla perdita di valore del bene), ai sensi dell’articolo 2058 del Codice civile. La parte interessante è quella su cosa sia l’eccessiva onerosità.

Nel caso esaminato dall’ordinanza, il danneggiato aveva promosso un’azione risarcitoria per il ristoro – tra gli altri – dei danni al veicolo, ottenendo il pagamento del costo della riparazione, anche se superiore al valore commerciale del mezzo. In appello, era invece stato escluso il risarcimento in forma specifica, perché quasi doppio del valore antesinistro del veicolo, liquidando quindi il danno “per equivalente” senza peraltro riconoscere i costi per sostituire il mezzo (spese di rottamazione, nuova immatricolazione eccetera) in quanto non effettivamente sostenuti.

La Cassazione censura la decisione chiarendo che l’eccessiva onerosità ricorre quando “il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”, gravando il danneggiante di un peso sproporzionato e finendo per arricchire in modo ingiustificato il danneggiato.

L’avverbio “notevolmente” dimostra da un lato la volontà di ampliare piuttosto che restringere le ipotesi di risarcimento in forma specifica, ma introduce dall’altro un elemento di insidiosa discrezionalità valutativa: non basta una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente, occorre una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello antesinistro.

La preferenza della Cassazione per la riparazione risulta anche dal fatto che consideri apprezzabili le ragioni che il danneggiato potrebbe vantare per voler ripristinare il veicolo (per esempio, perché gli è più agevole guidare un mezzo a cui è abituato o non comporta né i tempi di ricerca di un veicolo equipollente né i rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile).

Specificato quanto sopra, in ogni caso e per qualsiasi controversia, Confartigianato Imprese Vicenza, grazie ad una collaborazione attiva da anni con uno studio legale specializzato nel settore automotive, è a disposizione per una prima consulenza legale gratuita.