Skip to main content







DDL CONCORRENZA (AC 3012 ) – CONCLUSE LE AUDIZIONI IN TEMA DI RC AUTO, IL PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA RECEPISCE ALCUNE OSSERVAZIONI DI CONFARTIGIANATO

Confartigianato ha promosso la presentazione di emendamenti al ddl concorrenza in materia di Rcauto inviando ai parlamentari delle Commissioni Finanze ed Attività Produttive che stanno esaminando il provvedimento nonché a tutti i parlamentari segnalati dal territorio, delle proposte di modifica. Il termine degli emendamenti in Commissione Finanze ed Attività Produttive è stato prorogato a lunedì 13 luglio alle 18. Entro lo stesso orario i relatori, Onn.li Silvia Fregolent e Andrea Martella si sono impegnati a presentare le loro proposte di modifica che riprenderanno molti degli spunti emersi nel corso delle audizioni. In particolare per quanto riguarda l’RCAuto i relatori ritengono necessario un intervento “sulla questione delle carrozzerie convenzionate e delle modalità di risarcimento del danno, nel senso di individuare un meccanismo di risarcimento che tenga conto del valore reale del bene risarcito. Altri interventi riguarderanno una più chiara definizione della “scontistica” da parte delle compagnie assicurative e la questione delle sperequazioni territoriali nella determinazione delle tariffe. Si potrebbe migliorare la norma relativa all’installazione della scatola nera, anche nell’ottica di favorire l’interoperabilità e la loro portabilità. Occorrerà rendere poi più efficaci i poteri di controllo e monitoraggio attribuiti alle autorità di vigilanza (Antitrust e IVASS) anche al fine di garantire una piena trasparenza del settore”. Confartigianato monitorerà con attenzione gli emendamenti presentati dai relatori anche al fine di proporre ulteriori modifiche (sub-emendamenti). La Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C 3012). Tra le condizioni poste alcune recepiscono le osservazioni di Confartigianato: In materia di sconti significativi sul RC Auto (art. 3 comma 1 lett. d) e) e f) ne propone la soppressione, in quanto riscontra:
  • una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute, dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all’assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell’efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell’istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori (lett d);
  • la perdita per l’assicurato- danneggiato, a fronte del previsto sconto sul premio di polizza, del diritto al risarcimento integrale del danno al mezzo, essendo obbligato a ripararlo presso una carrozzeria convenzionata, in totale stravolgimento dei principi codicistici in materia. La disposizione attribuisce inoltre, di fatto, all’assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell’autoriparazione, con prevedibile riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni (lett. e);
  • Conseguentemente, andrebbe soppressa anche la disposizione di cui alla successiva lettera f.
  • Ove si ritenesse di non sopprimere le disposizioni di cui alle lettere d), e) ed f), la Commissione richiede di specificare le modalità di applicazione e l’entità dello sconto sulla polizza assicurativa, in modo da non pregiudicare i principi della concorrenza;
In materia di valore di piena prova della scatola nera la Commissione richiama le perplessità espresse nel parere già espresso in riferimento al decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), art. 8, comma 1, lettera b). In tale senso la Commissione, nel parere espresso il 22 gennaio 2014, ha osservato che la prova contraria appare di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare il mancato funzionamento della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché a fonte dell’assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l’attivazione dei poteri istruttori del giudicante. Infine la Commissione ha osservato che la previsione in distonia rispetto alla regola generale di cui all’articolo 2712 del codice civile. Tale disciplina è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella scatola nera – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse, infatti, non integrano una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria.