Nuove norme in materia di rifiuti: accolte alcune istanze di Confartigianato ma restano punti da chiarire
Sul Decreto si è fatta sentire l’azione sindacale
6 gennaio 2021
Sulla gestione dei rifiuti, dalla loro produzione al loro smaltimento, è entrato in vigore il nuovo Decreto legislativo 116/2020 che modifica in modo importante il testo Unico Ambientale n.152/2006 “Norme in Materia ambientale” (in particolare la Parte IV). Un Decreto sul quale si è fatta sentire l’azione sindacale di Confartigianato Imprese, ma che lascia ancora aperti molti dubbi. Il primo riguarda la TARI in merito alla quale si attendono i decreti attuativi.
Partendo dalle novità, quella più importante del provvedimento è la modifica dell’elenco delle imprese obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti. Fino al 26 settembre 2020, ovvero la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutte le imprese che producevano rifiuti pericolosi e quelle che producevano rifiuti speciali non pericolosi (diversi da quelli da costruzione e demolizione) erano obbligate a tenere il registro di carico e scarico degli stessi entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione. L’inosservanza delle tempistiche poteva portare a una sanzione amministrativa compresa tra i 2.600 e i 15.500 euro.
Con la nuova normativa il produttore di rifiuti speciali non pericolosi che ha fino a 10 dipendenti non è più obbligato a tenere il registro rifiuti: chi vorrà continuare a tenerlo lo farà in maniera del tutto volontaria.
“Si tratta di una importante conquista del sistema Confartigianato che va nella direzione della semplificazione, portando a una diminuzione rilevante della burocrazia per le piccole imprese – commenta Francesco Giacomin, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Vicenza -. La modifica, poi, ha un’altra fondamentale ricaduta: niente registro, niente sanzioni. Perciò la soppressione dell’obbligo, per molte piccole imprese, è la seconda grande vittoria sindacale”.
Confartigianato inoltre, ha portato a casa un ulteriore successo riguardante il registro rifiuti: l’aumento dei limiti quantitativi dei rifiuti che consentono alle aziende di affidare la tenuta del registro di carico scarico, con cadenza mensile, alle associazioni di categoria o loro società di servizi. Infatti, ora si può arrivare a una produzione annua di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di pericolosi.
“Si tratta di una modifica che valorizza il fondamentale ruolo di Confartigianato nell’assistere ed aiutare le imprese ad assolvere i vari adempimenti burocratici – aggiunge Giacomin -. Con questa modifica il ruolo delle Associazioni di Categoria è stato indiscutibilmente riconosciuto dallo stesso Stato, dimostrando di riporre in esse grande fiducia nel loro operato”.
Infine, un’altra grande novità: il Decreto introduce il RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti). “Nell’attesa dei decreti attuativi, che indichino come sarà questo registro ed i soggetti che dovranno aderirvi, Confartigianato si è già posta come parte interlocutrice con il Ministero dell’Ambiente e con l’albo nazionale gestori ambientali, in modo da poter partecipare già nelle fasi di sperimentazione del nuovo programma – continua Giacomin -. Tutto ciò per evitare quanto è accaduto circa 10 anni fa con il SISTRI (sistema per la tracciabilità dei rifiuti) che tante spese ha comportato per numerosissime imprese”.
Ma, come detto, il Decreto presenta anche punti critici. “Alcuni passaggi del provvedimento determinano un aggravio di costi a carico delle imprese e mettono a rischio il percorso virtuoso verso l’economia circolare – spiega Giacomin”.
A giudizio di Confartigianato Vicenza infatti, il decreto non attua puntualmente le indicazioni nella Direttiva comunitaria trasformando di fatto in rifiuti urbani una quota rilevante di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle imprese.
“La semplificazione burocratica, ovvero gestione dei rifiuti speciali non pericolosi come rifiuti urbani, nella sostanza comporterà un aumento dei costi per i produttori. Infatti, per molte imprese ci sarà un ampliamento delle superfici sulle quali graverà la TARI con relativo incremento dell’imposta che, secondo le prime stime, per alcuni settori potrebbe arrivare fino a cinque volte gli importi attuali – prosegue il Segretario Generale- . I correttivi introdotti nel corso dell’iter di conversione sono insufficienti. La possibilità concessa alle imprese di scegliere il “mercato” risulta fittizia, in quanto non è chiaro l’effettivo risparmio sulla Tari, e soprattutto perché introduce un vincolo contrattuale di cinque anni che contrasta con la libertà dell’attività economica. Il Decreto, poi, favorisce la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi all’interno del servizio pubblico che molto difficilmente potrà garantire tassi di riciclo superiori a quelli realizzati negli anni dai gestori privati”.
“E poi c’è il nodo Covid 19 con molti Comuni che hanno inviato le cartelle TARI anche ad aziende ferme e quindi che non hanno prodotto rifiuti. Su questo versante c’è molta confusione – conclude Giacomin -; ad esempio sugli “sgravi Covid” infatti i Comuni si stanno muovendo in ordine sparso, nonostante le delibere ARERA e i chiarimenti del Governo”.
La seconda ondata COVID 19 si è diffusa dopo la chiusura dei termini di approvazione dei piani finanziari dei comuni (31 ottobre 2020), non lasciando spazio per ulteriori sgravi da parte dei singoli gestori. Solo dopo è stato comunicato che i Comuni potevano coprire gli sconti con il fondo per l’esercizio delle funzioni comunali del valore di 6 miliardi di euro messo a disposizione per l’emergenza economica.
Nei giorni scorsi, Confartigianato ha presentato agli organi competenti un documento contenente delle indicazioni su alcuni emendamenti sulla TARI alla Legge di bilancio 2021. In particolare si chiede: che vengano tassate le aree suscettibili di produrre rifiuti simili ai domestici solo nel caso in cui essi vengano conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico; che nel calcolo della TARI non sia dovuto il tributo se il produttore dimostri di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati; che nella normativa di settore venga soppresso ogni riferimento ai “rifiuti assimilati”.