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Eredità: alcune problematiche di carattere successorio

La Rubrica di questo numero è curata dall’avvocato Maurizio Camillo Borra dello Studio Legale Associato BBCZ

LA QUESTIONE SUCCESSORIA 

Quanto il titolare di un’azienda viene a mancare, si aprono problematiche di carattere successorio, di governance aziendale e fiscale, alle quali possono rispondere i professionisti competenti in materia.

ECCO COSA FARE

La questione

Una s.r.l. artigiana – fondata nel 1985 – ha come unico socio Tizio, che è un idraulico e anche amministratore unico. Tizio si ammala gravemente e, poco prima di morire, decide di vendere – peraltro al prezzo nominale – il 30% delle quote della s.r.l. al figlio più grande. Tizio muore lasciando la moglie e due figli che tra di loro non erano mai andati d’accordo. La vedova, poi, ha sempre considerato il vero erede del marito il figlio più piccolo, mentre in realtà è quello più grande che ha sempre lavorato a fianco del padre e che ha imparato il mestiere di idraulico ed è riconosciuto anche dai clienti come il continuatore dell’impresa del padre.

Tizio muore senza testamento.

Il fatto

In caso di concorso tra coniuge e due figli, al coniuge superstite viene attribuito un terzo dell’eredità e i restanti due terzi equamente divisi tra i due figli e quindi anche a loro viene attribuito un terzo dell’eredità.

Il figlio più grande – forte di avere già di suo il 30% delle quote – riunisce il fratello e la madre per dirgli che avendo lui la maggioranza (in eredità un terzo del 70% + il 30%) vuole tenere una assemblea della società (totalitaria, cioè alla presenza di tutti i soci, in quanto chi poteva convocare le assemblee, cioè l’amministratore unico, è deceduto) per nominarsi quale nuovo amministratore unico.

In realtà – come purtroppo accade molte volte – Tizio e sua moglie si erano sposati prima del 1975. Dal 20 settembre del 1975, la legge (L. 19/05/75 n. 151) stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio, in mancanza di un’espressione di volontà diversa, venga applicato automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni, mentre prima di tale legge era l’opposto.

Se i coniugi, dopo il matrimonio, desiderano variare il regime patrimoniale (ossia scegliere la separazione dei beni) potranno provvedervi con atto pubblico davanti a un notaio.
È possibile scegliere il regime di separazione dei beni sia al momento della richiesta di pubblicazioni che in sede di celebrazione del matrimonio comunicandolo, per il matrimonio civile, all’Ufficiale di Stato Civile e, per quello religioso, al sacerdote che dovrà riportarlo nell’Atto del matrimonio. 

A coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975 si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Comunione dei beni significa che i beni acquistati dai coniugi, insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50%, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno.

Conseguentemente, oltre alle tematiche riguardanti la vendita del 30% dal padre al figlio, la vedova aveva già di suo la metà del 70% delle quote del marito defunto – quindi il 35% – oltre a un terzo del rimanente 35% (circa l’11,6%). Pertanto, con la morte del marito la vedova risulta proprietaria del 46,6% e i due figli dell’11,6% ciascuno.

Quindi la vedova, insieme al figlio minore, hanno la maggioranza con il 57,2% delle quote della s.r.l. e nominano come amministratore unico il figlio minore e non quello maggiore.

I consigli

In realtà emergono alcune problematiche:

  1. Se davvero il padre riteneva che fosse solo il figlio più grande l’unico in grado di continuare l’attività, doveva subito consigliarsi con Confartigianato, che ha al suo interno tutte le professionalità per valutare insieme all’imprenditore la strada migliore, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, oltre a collaborare con avvocati e notai per affrontare le problematiche da ogni punto di osservazione.
  2. Il padre avrebbe quindi saputo che la moglie era già proprietaria al 50% delle quote della s.r.l. e, se voleva che l’azienda fosse guidata dal figlio che lui riteneva più capace, avrebbe dovuto necessariamente convincere la moglie a cedere parte delle sue quote, oppure procedere in altro modo (facendo costituire una nuova azienda al figlio, per esempio).
  3. Altra possibilità era quella di procedere con i Patti Successori, oppure con un Testamento in cui la sua quota di legittima era di pertinenza del solo figlio maggiore. Bisogna sempre che l’imprenditore si faccia assistere per il “dopo di lui”: molte realtà imprenditoriali vengono perse proprio per questo motivo.
  4. Da ultimo, vi sono le questioni relative alla vendita di quota societaria a un solo dei figli al prezzo nominale: in tal caso, si concretizza in realtà una vendita mista a donazione che potrebbe essere (nel nostro caso per il 30% delle quote) essere oggetto di azione di riduzione da parte degli altri eredi legittimari (moglie e figlio minore). Bisogna sempre procedere con una perizia asseverata per stabilire il reale valore delle quote e, nel caso di problematiche fiscali, si può accedere alla rivalutazione delle stesse.

Altre considerazioni

La precedente trattazione si occupa, seppur in una situazione particolare, di un tema che, nel futuro prossimo, riguarderà una considerevole percentuale delle aziende artigiane a oggi in attività: la continuità dell’impresa artigiana.

Numerosi studi riconoscono all’impresa un “valore sociale” consistente nel rendere operoso e remunerativo il lavoro svolto sul territorio, sia dal versante imprenditoriale che da quello rappresentato dai collaboratori dell’imprenditore. Dalla considerazione appena esposta, deriva l’importanza primaria di assicurare la continuità all’impresa oltre la generazione “fondatrice”.

Le soluzioni idonee a garantire tale continuità sono diversificate e possono coinvolgere persone e competenze “interne” o estranee alla famiglia dell’imprenditore. Per quanto riguarda le soluzioni interne, ci riferiamo ad esempio all’inserimento a vario titolo dei familiari nella gestione imprenditoriale, ricorrendo a veicoli societari già esistenti o di nuova costituzione, oppure alla stipula dei “Patti di Famiglia”.

Ma quando non sono disponibili soluzioni “interne” alla famiglia per i più svariati motivi, sarà possibile valutare diverse opzioni, quali la cessione dell’impresa a terzi, compresi gli attuali collaboratori dipendenti dell’azienda, oppure prospettive di fusione / incorporazione con soggetti economici terzi già esistenti o di nuova costituzione.

Confartigianato da tempo affianca le imprese in questo momento particolare di “passaggio”, mettendo a disposizione competenze e soluzioni nei diversi ambiti.

Offriamo un Servizio gratuito di prima consulenza legale dedicato alle imprese associate sia relativamente a questioni giuridiche dell’azienda che dei soci e degli amministratori. Compila il form per maggiori informazioni!

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