FSBA
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) è il fondo nazionale del comparto artigiano costituito da Confartigianato Imprese e dalle altre Associazioni datoriali artigiane con CGIL, CISL e UIL in attuazione dell’art. 27 del D.lgs. n. 148/2015 con il compito di erogare i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione) in caso di sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà dell’impresa.
Quali imprese possono beneficiare dei trattamenti FSBA?
Sono destinatarie degli interventi FSBA le imprese artigiane non edili, indipendentemente dal numero di lavoratori dipendenti, inquadrate ai fini previdenziali con codice statistico contributivo (CSC) settore 4 e codice autorizzazione 7B.
A partire dal 2022, il fondo FSBA include anche le imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti, come specificato nel Messaggio INPS n. 2936/2022.
Le prestazioni del Fondo FSBA
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il Regolamento di funzionamento del Fondo adottato a conclusione dell’iter di adeguamento alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali poste dalla legge n. 234/2021 (Leggi di Bilancio 2022).
Sono seguite le Procedure attuative del Regolamento che disciplinano le regole per richiedere le due prestazioni di sostegno al reddito (cassa integrazione) erogate dal Fondo:
- Assegno di integrazione salariale (AIS)
- Assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS).
Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
Prestazione richiedibile dalle imprese in regola con la contribuzione di finanziamento al Fondo, per le causali ordinarie (tutte le imprese ricomprese nel campo di applicazione) e straordinarie (solo imprese che occupano fino a 15 dipendenti – media semestrale) di integrazione salariale.
Per accedere alla prestazione l’impresa è tenuta ad effettuare la procedura di informazione e consultazione sindacale che, in Veneto, è regolamentata dall’Accordo Interconfederale regionale del 2 febbraio 2023, valida anche per il 2025 (e anni a venire).
Al seguente link puoi trovare la notizia descrittiva della procedura aggiornata alle novità decorrenti dal 1° maggio 2024, deliberate dagli organi direttivi del Fondo il 27 marzo 2024:
Moduli per l’AIS:
Il modello di attivazione procedura (Allegato 1 Modello FSBA – AIS) va inviato tramite PEC al seguente indirizzo: settore.lavoro@artigiani.vi.legalmail.it
Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS)
Dal 1° febbraio 2024, l’ACIGS è operativa per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e in regola con la contribuzione di finanziamento al Fondo per le sole causali straordinarie di integrazione salariale ai sensi della normativa vigente (crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, contratto di solidarietà).
Per accedere alla prestazione l’impresa è tenuta ad effettuare la procedura di informazione e consultazione sindacale che, in Veneto, è regolamentata dall’Accordo Interconfederale regionale del 24 gennaio 2024, valida anche per il 2025 (e anni a venire).
Moduli per l’ACIGS:
Il modello di attivazione procedura (Allegato 1 Modello FSBA – ACIGS) va inviato tramite PEC al seguente indirizzo: settore.lavoro@artigiani.vi.legalmail.it
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