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Il Green Pass entra nei luoghi di lavoro, pubblici e privati

17 settembre 2021 (aggiornato il 22.09.2021)

Il green pass entra nei luoghi di lavoro. Il Governo ha infatti varato ieri un nuovo decreto legge in materia di green pass e misure contenitive del contagio da Covid-19.

USO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI NEL SETTORE PRIVATO
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza) chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi.
I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione e prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni delle prescrizioni.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31/12, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione o altri compensi/emolumenti. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Medesima sanzione amministrativa per il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto di tale obbligo o che non abbia adottato le prescritte misure organizzative.

TAMPONI CALMIERATI
È stabilito l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario competente: attualmente 8 € per i minorenni, 15 € per gli adulti. Gratuiti per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

REVISIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO
Entro il 30 settembre il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

NEL SETTORE PUBBLICO
Nel comparto pubblico (comprese Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale, i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice), valgono le medesime regole, estese ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni (con obbligo di verifica del possesso di green pass anche in carico ai relativi datori di lavoro).

Leggi il testo integrale del provvedimento in Gazzetta Ufficiale