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Scatta il Green Pass per le consumazioni al tavolo al chiuso

Ultimi aggiornamenti sull’obbligo a partire da venerdì 6 agosto 2021

5 agosto 2021

A partire da venerdì 6 agosto 2021, l’utilizzo dei servizi di ristorazione svolti al chiuso con consumo al tavolo sarà riservato ai clienti in possesso del green pass (certificazione verde) comprovante l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino, oppure la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi) oppure l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore). Questo è quanto previsto dal Consiglio dei Ministri per effetto del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 e DPCM 17 giugno 2021. In caso di somministrazioni all’aperto o all’interno del locale al bancone, non è invece richiesta tale certificazione.

La posizione di Confartigianato
Confartigianato ha evidenziato tutte le criticità di tale provvedimento che, pur dettato dalla necessità di garantire ambienti sicuri per la clientela e limitare la diffusione del contagio, scarica sulle imprese l’onere dei controlli senza un opportuno accordo e confronto. La funzione di controllo dovrebbe rappresentare un diritto del ristoratore, non un ulteriore adempimento obbligatorio: vedasi quanto dichiarato in questi giorni nella apposita sezione news.
Pertanto, al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato ha prontamente veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che le imprese stesse non siano responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.

Processo di verifica del green pass
In attesa di ulteriori sviluppi, come si effettuano i controlli sui clienti che dovranno esibire il proprio Green Pass?

  1. In qualità di gestori delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, i titolari degli esercizi o loro delegati sono tenuti e autorizzati a verificare che l’accesso ai servizi al chiuso avvenga mediante esibizione della certificazione verde COVID-19.
  2. Tale controllo avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “Verifica C19” (disponibile gratuitamente, ulteriori informazioni qui). Una volta scaricata e attivata, l’applicazione legge il QR Code (in formato digitale o cartaceo) contenuto nel Green Pass esibito dal cliente, ne estrae le informazioni e procede con la verifica.
  3. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
  4. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Delega ai propri collaboratori e dipendenti
È anche possibile assegnare a terzi lo svolgimento dell’attività di controllo, mediante delega che deve essere conferita con atto formale, sottoscritto da entrambi (delegante e delegato) che contenga anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. La delega (SCARICA QUI IL FACSIMILE) va tenuta in esercizio e a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli. In ogni caso il datore di lavoro consideri la particolarità e la delicatezza della situazione sia nell’attribuire la delega sia per gestirne il controllo nei confronti del personale delegato.

SCARICA IL CARTELLO DA ESPORRE NEI LOCALI PER GARANTIRE LA CORRETTA INFORMAZIONE AL CLIENTE

FAQS

Chi è esente dall’obbligo del green pass?
L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La verifica richiede qualche adempimento in materia di privacy?
No, in quanto il titolare o gestore verifica solo il possesso del green pass e non tratta nessun dato particolare dell’ospite.

È necessario il Green pass per accedere ai servizi o al banco?
I clienti che, pur consumando all’esterno del locale ovvero al bancone, chiedessero di accedere ai servizi igienici o alla cassa per il pagamento del conto, non sono tenuti a esibire il Green pass, bensì a indossare la mascherina e a mantenere la distanza interpersonale.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni?
Sono previste sanzioni da € 400 a 1000 in caso di mancato controllo, sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione venga ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrà essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Anche i lavoratori della struttura ricettiva sono soggetti all’obbligo del green pass per lo svolgimento della propria mansione?
No, il testo del decreto non prevede alcun riferimento all’obbligo del green pass per lo “svolgimento” delle attività lavorative. Si deve conseguentemente ritenere che il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa.

Per ulteriori chiarimenti o per aggiornamenti a seguito del provvedimento in oggetto, rivolgersi alle sedi Confartigianato.

INFO POINT
Alimentazione: tel. 0444 168427 | v.saccarola@confartigianatovicenza.it
Ristorazione: tel. 0444 168322 | v.varotto@confartigianatovicenza.it