Il Libretto d’uso del Finanziamento Soci
Il Finanziamento Soci: utile paracadute? La risposta è: dipende. Con il “libretto d’uso” a portata di mano, il Finanziamento Soci rappresenta un valido strumento per incrementare le risorse economiche dell’azienda.
Tema rilevante del Diritto d’impresa, il Finanziamento Soci è un mezzo per sostenere il viaggio del “fare impresa” ovvero creare, sviluppare e far crescere un business.
Un viaggio sicuramente affascinante ma non scevro di momenti faticosi che richiedono, spesso, un’ulteriore dotazione di risorse finanziarie rispetto a quella già disponibile al fine di superare sfide e raggiungere mete prefissate. Prima di addentrarci nel contenuto tecnico del “libretto d’uso” dell’operazione di Finanziamento Soci, è doveroso ricordare che tale forma di finanziamento implica da parte della società “il bussare alle tasche dei soci” e non sempre i soci, pur volendo, si trovano nelle condizioni di poter soddisfare la richiesta ricevuta. In tal caso la società può prendere in considerazione altre forme di finanziamento, in particolare quello bancario.
È vero che ricorrere agli istituti finanziari implica far fronte alla richiesta del rilascio di fideiussioni da parte dei soci o di iscrizione di ipoteca sugli immobili della società con il rischio che, in caso di scarsa liquidità, vengano escusse le garanzie prestate, ma è altrettanto vero che il finanziamento bancario è una tipologia di finanziamento ottimale, soprattutto nelle fasi di crescita ed espansione della società. Quindi, se tu società puoi scegliere a quale forma di finanziamento far ricorso, allora vaglia la migliore soluzione per te, altrimenti “fai ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei” non perdendo mai di vista l’obiettivo. Focalizziamoci ora sulla parte “tecnica” dell’operazione di Finanziamento Soci, la forma maggiormente utilizzata dalle PMI italiane.
“Libretto d’uso” del Finanziamento Soci nei confronti della società: i punti salienti.
- Come funziona. Il Finanziamento Soci è un accordo tra la società e i soci, non dipendente dalla quota di partecipazione ed è liberamente concordabile, senza la necessità di una delibera assembleare. Può essere fruttifero o infruttifero. Il Finanziamento Soci fruttifero equivale ad un finanziamento bancario, ma più agevole in termini di tasso di interesse e tempistiche di erogazione. Il Finanziamento Soci infruttifero, invece, può coincidere, alternativamente, con un “conferimento atipico” a favore della società oppure con un prestito privo di interessi. Il conferimento atipico ha carattere di debito e va ad aumentare il valore del Patrimonio netto nello stato patrimoniale. L’atipicità è dovuta al fatto che non comporta un aumento delle quote del capitale sociale e quindi non determina la modifica dei patti sociali. In questo modo, l’azienda può acquisire la liquidità di cui necessita senza l’obbligo di rimborso e senza l’onere di dover modificare lo Statuto per aumento di capitale sociale. Esso dà luogo a crediti esigibili solo al momento dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo di liquidazione; il diritto del socio alla loro restituzione è postergato rispetto al diritto dei creditori sociali. Il prestito privo di interessi, invece, risulta essere come un qualsiasi debito da rimborsare, senza aggravio di interessi.
- Momento a partire dal quale il socio può effettuare il Finanziamento. Limitatamente alle società di capitali, la possibilità dei soci di effettuare finanziamenti alle società partecipate è subordinata al fatto che ciascun socio deve detenere almeno il 2% del capitale ed essere iscritto tra i soci della società al Registro Imprese da almeno tre mesi.
- Previsione statutaria. L’attività di Finanziamento Soci è soggetta ad una regolamentazione rigida, al fine di contrastare fenomeni di riciclaggio e/o usura. Per questo motivo è necessario inserire un’apposita clausola nello Statuto della società.
- L’erogazione del finanziamento. È buona norma che il Finanziamento risulti da accordo scritto nel quale dare evidenza dell’importo erogato, della scadenza e dell’eventuale tasso di interesse concordato. Per vincere la presunzione civilistica di fruttuosità, a maggior ragione, il Finanziamento deve risultare, ad esempio, da verbale di Assemblea soci o scambio di corrispondenza commerciale. Da tenere presente che la delibera assembleare contenente le caratteristiche del Finanziamento (importo, durata, remunerazione, etc), sottoscritta da tutti i soci, è soggetta a registrazione in termine fisso con il pagamento dell’imposta di registro nella misura del 3%. Al contrario, l’imposta di registro non è dovuta (o meglio, è dovuta solo in caso d’uso) nel solo caso in cui la società richieda il Finanziamento a mezzo di corrispondenza commerciale, mediante l’invio di lettere a plico aperto al fine di dare data certa o tramite Pec. È buona prassi di governance societaria anticipare lo scambio di corrispondenza con una preliminare delibera assembleare che sancisce l’esigenza di richiesta futura di Finanziamento Soci da perfezionarsi a mezzo di corrispondenza commerciale.
- La rinuncia del finanziamento infruttifero. È facoltà del socio decidere di rinunciare alla restituzione del Finanziamento al fine di rafforzare il patrimonio della società.
Tutto ciò per far capire che non è sufficiente effettuare un semplice bonifico bancario a favore della società, anche se con causale dettagliata, così come si rivela rischioso non definire un termine specifico di restituzione. Alla luce anche di recenti sentenze di Cassazione, il tema di Finanziamento Soci risulta estremamente delicato sia dal punto civilistico che fiscale e presuppone il supporto di figure tecniche professionali nella gestione dell’operazione, per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Confartigianato Imprese Vicenza accompagna i soci dalla valutazione della scelta della forma di Finanziamento più adatta fino al perfezionamento dell’operazione.
E allora sì, senza lasciar spazio all’improvvisazione ma con il “libretto d’uso” sempre a portata di mano, il Finanziamento Soci diventa un “paracadute dorato” per l’impresa.