IL TRIBUNALE DI MILANO BLOCCA IL SERVIZIO UBER-POP IN ITALIA
Nordio, Confartigianato Taxi: “un punto a favore della legalità
“Una vittoria per la categoria dei taxisti e dei noleggi con conducente ed un punto a favore della legalità. Commenta così il veneziano Alessandro Nordio presidente Nazionale e Regionale veneto della categoria la notizia che i giudici del Tribunale di Milano hanno accolto il ricorso presentato dalle associazioni di categoria dei tassisti per concorrenza sleale”.
Ma è tutta la categoria a tirare un sospiro di sollievo.
“È stata infatti accertata –spiega Nordio- la concorrenza sleale posta in essere ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. dalle società del Gruppo UBER nei confronti dei taxi. Ma non solo, il Tribunale ha anche inibito in via cautelare ed urgente alle medesime l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app denominata UBER POP e comunque la prestazione di un servizio –comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso– che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.
“Finalmente possiamo confidare nella analisi oggettiva dei fatti e su una presa di posizione chiara da parte delle autorità volte a garantire i diritti di cittadini e imprese –prosegue il Presidente-. Come abbiamo più volte evidenziato, in particolare noi taxisti veneti precursori dell’utilizzo di strumenti tecnologici per intercettare le esigenze sempre più dinamiche dell’utente con il nostro servizio App taxi, non abbiamo paura di affrontare la sfida di Uber, ma le regole di base devono valere per tutti. Ecco perché siamo soddisfatti che il punto focale che motiva la sentenza di inibizione al servizio emessa dal Tribunale milanese, sia la concorrenza sleale finora attuata dalla piattaforma straniera. I taxisti veneti non temono confronti, dunque, a patto di non essere gli unici nel settore a subire il profondo handicap, tutto nostrano, di necessitare di scrupolose licenze, autorizzazioni e di sostenere una pressione fiscale divenuta a dir poco asfissiante”.
Per quanto riguarda la sentenza, infine, i giudici hanno fissato a titolo di penale per il ritardo nell’attuazione dell’inibitoria la somma di € 20.000,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza. Uber sarà, inoltre, obbligato ad esporre il presente provvedimento per giorni trenta sulla home page del sito www.uber.com nella sua sezione dedicata al territorio italiano in firma leggibile e diretta (senza necessità di rinvio mediante ulteriori link) entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura ed a spese delle resistenti oltre alla condanna del Gruppo UBER al rimborso delle spese di giudizio.
“Confartigianato –conclude Nordio– che ha promosso e seguito anche dal livello regionale veneto la causa, desidera ringraziare gli avvocati e lo Studio Legale Pavia e Ansaldo per l’ottimo lavoro svolto e il risultato ottenuto”.