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FASE 2: le regole nazionali e regionali

18 giugno 2020

Elenco costantemente aggiornato delle ordinanze regionali:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/sommarioOrdinanzePGR.aspx?expand=20


01 giugno 2020

L’Ordinanza 55 del 29 maggio, efficace dal 1° giugno al 14 giugno 2020, integra le linee guida regionali già pubblicate. In particolare:

  1. È fatto obbligo, nel territorio regionale, di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. (Esentati i bambini sotto i sei anni e i disabili). In sostanza, nulla cambia per l’uso delle mascherine nei luoghi di lavoro e durante gli spostamenti lavorativi. 
  2. Al posto dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, viene privilegiata la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione). 
  3. Possono riaprire i Centri Benessere, alle seguenti condizioni:
    • Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
    • Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti. 
    • Per i clienti, uso obbligatorio della mascherina nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura. 
  4. La formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda. 
  5. Nella ristorazione, nei Servizi alla Persona (Tatuatori compresi), negli Uffici aperti al pubblico, nelle strutture termali e centri benessere è richiesto di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Qui (link) le nuove Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, che comunque restano sostanzialmente invariate.


29 maggio 2020

Piano di interventi economici per la ripresa della Regione Veneto (vedi documento)
ORA, VENETO! Il piano di interventi economici per traghettare il VENETO verso la ripresa (vai al sito della Regione)


25 maggio 2020

L’ordinanza 50/2020 recepisce le nuove Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (clicca qui), cui si devono adeguare la attività concesse con la precedente ordinanza, e consente dal 25 maggio le seguenti attività:

  1. Noleggio di auto e altre attrezzature di trasporto.
  2. Informatori scientifici del farmaco.
  3. Aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; per gli spazi di proprietà pubblica, possono essere fissate date di avvio successive per adeguarsi alle linee guida.
  4. Circoli culturali e ricreativi.
  5. Formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali).
  6. Parchi tematici e di divertimento.

Ripartono, sempre dal 25 maggio e nel rispetto delle linee guida regionali (clicca qui):

  • Guide turistiche.
  • Professioni della montagna.

Dal 1° giugno 2020, nel rispetto delle relative linee guida (clicca qui) è ammessa la ripresa dei:

  • Servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti).

Resta confermato il contenuto dell’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 per quanto non diversamente specificato.


19 maggio 2020

DECRETO RILANCIO – Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Vedi dettagli


18 maggio 2020

L’ordinanza 48 del presidente della giunta regionale pone le regole fino al 2 giugno:

ATTIVITA’ ECONOMICHE
Oltre alle attività già consentite, dal 18 maggio è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle relative linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni (vedi allegato) e delle linee guida approvate dal Veneto (vedi allegato):

  1. ristorazione: ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering.
  2. servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali.
  3. manutenzione del verde: Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali.
  4. strutture ricettive: alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere.
  5. commercio al dettaglio: ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica; commercio al dettaglio su aree pubbliche: mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti.
  6. uffici aperti al pubblico: tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva, musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5.
  7. palestre, piscine, impianti sportivi, stabilimenti balneari, rifugi alpini, campeggi, autoscuole, attività di produzione teatrale, musei, archivi e biblioteche, parchi zoologici e riserve naturali, trasporto di persone mediante impianti a fune, attività non specificamente indicate, e non sospese dalla normativa statale e regionale.

ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive.

SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, così come l’accesso del pubblico a parchi/ville/giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza di almeno un metro; è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata.
L’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, con rispetto del distanziamento di due metri o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico.
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni tra loro confinanti ai Prefetti, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia confinante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione oltre al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (due metri per l’attività sportiva).
Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

  • a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea;
  • b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni o disabili;
  • d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;
  • e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

TIROCINIO PROFESSIONALE
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare – nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale – ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi, purché l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione. Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo di sicurezza del 24 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.

ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
E’ consentita la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, rispettando oltre le consuete regole di sicurezza, anche quelle contenute nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL (vedi documento).


16 maggio 2020

COVID-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Vedi comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46

REGIONE DEL VENETO
Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive, ricreative.
Scarica il documento


14 maggio 2020

In attesa dei dettagli del Decreto Rilancio, riportiamo di seguito il link al comunicato stampa diffuso ieri sera.
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602


06 maggio 2020

A seguito della modifica degli allegati al dpcm 26 aprile, dal 6 maggio sono consentite le seguenti ulteriori attività:

  • Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti (ateco 77.12).
  • Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali (ateco 77.3).
  • Attività di conservazione e restauro di opere d’arte (90.03.02).
  • Commercio al dettaglio di natanti ed accessori.
  • Commercio al dettaglio di bicilette e accessori.
  • Servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Vedi documento


05 maggio 2020

È stata pubblicata l’ordinanza regionale n. 46, che formalmente sostituisce quella del giorno precedente (n. 44), ma nella sostanza presenta come uniche novità rilevanti dal punto di vista delle imprese:

  • l’eliminazione dell’obbligo di previa prenotazione per la vendita di cibi da asporto;
  • in tema di mensa per lavoratori e facendo leva sulla lett. aa) dell’art. 1 del dpcm del 26/4, viene consentita, previo apposito contratto, l’attività di mensa per lavoratori, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ne rispetto delle norme di sicurezza. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune;
  • la vendita di cibo con consegna a domicilio anche da parte degli agriturismi;
  • sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza.

Si precisa inoltre che:

  • l’attività motoria/sportiva è ammessa anche in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale;
  • lo spostamento verso la seconda casa può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.

Infine, si fa riferimento in più occasioni alle “ulteriori esemplificazioni/precisazioni/chiarimenti eventualmente pubblicati sul sito della Regione”, che si invita pertanto a monitorare.

Qui l’ordinanza pubblicata nel Bollettino Regionale: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419607


04 maggio 2020

L’ordinanza regionale 44 pone nuove regole valide dal 4 al 17 maggio. Si applica congiuntamente al dpcm 26.4.2020.
Per le imprese, si evidenzia in particolare:

  • negli ambienti di lavoro si applica il Protocollo di sicurezza del 14 marzo aggiornato il 24 aprile; nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica si applicano obbligatoriamente i relativi Protocolli di sicurezza;
  • l’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; va rispettato il distanziamento di almeno un metro o l’uso di mascherine/copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
  • la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
  • l’accesso agli esercizi commerciali ad opera di un componente per ciascuna famiglia;
  • la possibilità di consegna a domicilio per le attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento e uso di mascherina e guanti;
  • la possibilità di consegna di cibo a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie e con obbligo di mascherina e guanti; e di vendita di cibo da asporto, 1) previa ordinazione on-line/telefonica, 2) garantendo ingressi dilazionati per il ritiro dei prodotti, 3) rispettando, anche negli spazi esterni di attesa, la distanza di un metro tra avventori e l’uso di mascherina e guanti e 4) consentendo, all’ interno, la presenza di un cliente alla volta per il tempo strettamente necessario; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
  • i mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, di generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a specifici piani adottati dal sindaco.

Si segnala inoltre che:

  • le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti coniuge/partner convivente/partner delle unioni civili/persone legate da uno stabile legame affettivo/parenti fino al sesto grado (es. i figli dei cugini tra loro) e affini fino al quarto grado (es. i cugini del coniuge);
  • fuori dalla proprietà privata sono obbligatori mascherina/altro strumento di copertura di naso e bocca, e guanti/liquido igienizzante.
  • all’interno della Regione, è consentito lo svolgimento individuale o con familiari di attività sportiva o motoria anche spostandosi con mezzi pubblici/privati.
  • è consentita la pratica motoria/sportiva individuale a distanza di almeno due metri in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
  • è consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa/camper/imbarcazioni/ecc. in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini di manutenzione da parte del proprietario o del locatario;
  • è consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di al massimo 15 congiunti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di almeno un metro;
  • sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali. È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti/terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

Misure per gli esercizi commerciali e di servizio ed i mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno due volte giorno.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto
  7. Accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa.

Al seguente link, le FAQ della Regione aggiornate quotidianamente:
https://rdv.app.box.com/s/stdzsv79x64gnwjxxg4xlayz0870sntr

Vai all’Ordinanza Regionale 44 completa
Scarica nuovo modello di autodichiarazione (4 maggio 2020)


27 aprile 2020

Il DPCM 26 aprile sostituisce il precedente dpcm ed è efficace dal 4 maggio al 17 maggio. Ferme restando le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, si riportano di seguito gli aspetti di maggior interesse:

Restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE QUI (VEDI NUOVA TABELLA CODICI ATECO): per le imprese rientranti in tale elenco (ossia che riprendono l’attività dal 4 maggio) è consentito svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile: non risulta al momento necessaria alcuna comunicazione preventiva alla Prefettura: sufficiente la normale autodichiarazione per gli spostamenti.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano il protocollo di sicurezza del 24 aprile e, se di competenza:

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre: 

  1. in tema di spostamenti, si considerano necessari (e sono quindi consentiti) gli spostamenti per incontrare congiunti, rispettando il divieto di assembramento e il distanziamento, comunque nell’ambito della regione in cui attualmente ci si trova;
  2. è consentito svolgere individualmente – ovvero con accompagnatore per minori o disabili – attività sportiva o motoria, purché rispettando la distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; 
  3. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza. Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e fino a un massimo di quindici persone, nel rispetto delle regole di sicurezza;
  4. oltre alle attività commerciali al dettaglio precedentemente consentite, anche quella di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
  5. restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. E’ consentita, oltre alla ristorazione con consegna a domicilio, anche quella con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  6. gli esercizi commerciali non sospesi tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. (vedi allegato)

Infine, nei luoghi confinati aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico, è obbligatorio l’uso di protezioni delle vie respiratorie. A tal fine, per la popolazione generale potranno essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

Consulta il testo in Gazzetta Ufficiale


24 aprile 2020

Le novità, in particolare, per le imprese del comparto alimentazione e sistema casa – ordinanza 42/2020 della Regione Veneto

Per quanto riguarda le misure relative alle imprese, l’ordinanza 42 del Presidente della giunta regionale, efficace dal 24 aprile al 3 maggio compreso:

Premesso che resta fermo l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro del 14 marzo e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;

Consente:

  1. La vendita di cibo da asporto, da effettuarsi, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti siano dilazionati e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
  2. La vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie e librerie rimuovendo il vincolo dei due giorni a settimana e dei negozi esclusivamente dedicati; precisa che la vendita di vestiti per bambini include quella di scarpe.
  3. Per le opere pubbliche, l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
    • a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
    • b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
    • c. OG 5: dighe
    • d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
    • e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
    • f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
    • g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
    • h. OG 21: opere strutturali speciali
    • i. OG 23: demolizione di opere;
  4. Le attività sul patrimonio edilizio esistente, secondo il regime previsto della comunicazione e delle comunicazioni ex artt. 6 e 6 bis del dpr 380/2001;
  5. La vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio (quali fiorerie) di prodotti florovivaistici, ad es. semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti; 
  6. Nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata, la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

È confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico, l’obbligo di tutte le persone di rispettare il distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;

Sono infine consentiti:

  • la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto delle misure di sicurezza;
  • i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
  • l’accesso ai cimiteri nel rispetto delle misure di sicurezza.

Scarica ordinanza 42/2020 della Regione Veneto


23 aprile 2020

Nell’attuale emergenza sanitaria, l’utilizzo in grandi quantità di DPI, soprattutto mascherine e guanti monouso, pone il tema del loro corretto smaltimento come rifiuti, una volta usati e non più idonei. L’Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza ha redatto un documento contenente alcune considerazioni utili per la gestione dei rifiuti generati da DPI per le imprese (escluso il settore sanitario).
Clicca qui per scaricare il documento completo.


20 aprile 2020

Cartellonistica aggiornata all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40/2020


19 aprile 2020

Guarda il video con alcune “pillole di sicurezza in tempo di Covid-19”, realizzato  grazie alla collaborazione con il Prof. Giovanni Finotto di Head Up, Spin Off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con l’intento di poter sensibilizzare le imprese all’adozione di alcune semplici regole per garantire le condizioni minime per una riapertura o per il proseguimento delle attività in sicurezza.


10 aprile 2020

AGGIORNAMENTO PROROGA AL 3 MAGGIO 2020
Scarica DPCM del 10 aprile 2020

Il Dpcm 10 aprile, in vigore dal 14 aprile, proroga sostanzialmente le restrizioni in essere fino al 3 maggio compreso.

Permangono i limiti agli spostamenti, la chiusura delle scuole, lo stop alle attività produttive e commerciali considerate non essenziali, salvi i casi di seguito esposti.

Va sottolineato preliminarmente che per le attività produttive sospese, sarà possibile – dal 14 aprile e previa comunicazione al Prefetto – accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservativa o manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione; nonché la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. Le fabbriche e le attività aperte devono assicurare prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Per Vicenza, la CCIAA, rende disponibile il portale http://servizionline.vi.camcom.it/ per l’invio alla Prefettura, da martedì 14 aprile, delle comunicazioni di prosecuzione attività o accesso ai locali aziendali. Tale modalità sostituisce l’invio delle predette comunicazioni alla Prefettura di Vicenza finora effettuate tramite pec (scarica qui la guida). Le comunicazioni tramite pec alla Prefettura NON SARANNO PIÙ ACCETTATE.  IMPORTANTE: chi ha inviato la comunicazione alla Prefettura entro il 14 aprile 2020 sulla base di quanto previsto dal DPCM 22 marzo e non ha ancora ricevuto una risposta, non deve presentare una nuova comunicazione sulla base di quanto previsto dal nuovo DPCM, a meno che non vi siano novità rispetto alle comunicazioni già presentate.
L’ingresso al portale avviene tramite indirizzo e-mail e password (previa registrazione) oppure attraverso Spid o CNS (senza registrazione). Lo stesso indirizzo mail potrà essere usato anche per più registrazioni. Dopo l’accesso, con cinque semplici passi (1. scegli la tipologia, 2. scegli l’informativa, 3. chi sei, 4. inserisci i dati, 5. anteprima ed invio) si riuscirà ad inviare l’apposita comunicazione alla Prefettura direttamente dal portale. La comunicazione potrà essere firmata in forma autografa (in questo caso va allegato anche il documento d’identità del legale rappresentante/titolare) oppure firmata digitalmente con modalità cades o pades (senza bisogno di allegare il documento d’identità). Una volta inviata la comunicazione dal portale, si riceverà una mail di conferma avvenuto invio all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione (per chi si è registrato) o all’indirizzo e-mail indicato in fase di ottenimento delle credenziali SPID o CNS: può essere opportuno allegare copia di tale ricevuta al modello di autodichiarazione in uso per gli spostamenti.
Con specifico riferimento all’art. 2 comma 12 del dpcm 10 aprile (accesso ai locali aziendali per attività sospese), è possibile un’unica comunicazione sia per eventuale sede legale dell’impresa sita in provincia di Vicenza, sia per le eventuali unità locali site sempre in provincia di Vicenza. ​

Queste le nuove attività concesse (e i relativi codici ateco):

  • 2: silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • 16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • 25.73.1: fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili.
  • 26.1: fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • 26.2: fabbricazione di computer e unità periferiche.
  • 33: Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92): è quindi consentita ora Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori).
  • 46.49.1: commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • 46.75.01: commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • 81.3: cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione.
  • 99: organizzazione e organismi extraterritoriali (es. Onu).

Consentiti inoltre il commercio al dettaglio di libri ed il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Si precisa inoltre che le attività di call center sono consentite in entrata (Inbound)” e comunque nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al decreto.

Con riferimento agli esercizi commerciali aperti, è prevista la necessità di pulizia ed igienizzazione almeno 2 volte al giorno dei locali, garanzia di aerazione adeguata, messa a disposizione di sistemi di disinfezione delle mani, in particolare nei pressi di tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale, uso di guanto usa e getta nelle attività di acquisto, accessi scaglionati (con ampliamento delle fasce orarie; per locali fino a 40m quadrati: accesso di una persona per volta e presenza di massimo due operatori, mentre per locali maggiori l’accesso è regolamentato in funzione dello spazio disponibile; informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata). Va infine impedita la permanenza all’interno dei locali oltre il tempo necessario all’acquisto de beni.

Rimane fermo l’obbligo, per le attività non sospese, di osservare il Protocollo sulla sicurezza sottoscritto tra Governo e Parti sociali il 14 marzo.


08 aprile 2020

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Scarica Gazzetta Ufficiale – Decreto Legge 8 aprile 2020

Decreto Legge Liquidità dell’8 aprile 2020, n. 23
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02 Aprile 2020

Il dpcm del 1 aprile ha confermato e prorogato fino al 13 aprile compreso tutti i provvedimenti restrittivi per il contenimento del coronavirus. Restano pertanto ferme sia le misure che limitano gli spostamenti che quelle riguardanti le attività lavorative.
Scarica DPCM del 1 aprile 2020
Scarica documento riassuntivo


Il decreto del Mi.Se del 25 marzo MODIFICA L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE O MENO.

Le imprese che non erano state sospese dal Dpcm 22 marzo e che in forza delle ulteriori disposizioni restrittive dovranno sospendere la propria attività, dovranno ultimare le attività necessarie alla sospensione – inclusa spedizione merce in giacenza – entro la giornata del 28 marzo.

Le differenze rispetto al precedente elenco riguardano in particolare le seguenti imprese, che sono:

SOSPESE e completano le attività entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza:

  • 13.94: Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 22.1: Fabbricazione di articoli in gomma
  • 28.3: Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • 28.93: Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
  • 46.69.19 Commercio ingrosso di altri mezzi e attrezzatura per il trasporto

LIMITATE (sono sospese SOLO le sottocategorie specificate con “esclusi”):

  • 17: Fabbricazione di carta. Sono esclusi i codici 17.23 e 17.24
  • 20: Fabbricazione di prodotti chimici. Sono esclusi i codici 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50, 20.59.60
  • 22.2: Fabbricazione di articoli in materie plastiche. Sono esclusi i codici i codici 22.29.01, e 22.29.02
  • 33: Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature. Sono esclusi i codici 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17
  • 42: Ingegneria civile. Sono esclusi i codici 42.91, 42.99.09, 42.99.10

CONSENTITE (oltre a quelle già previste e senza necessità di comunicazione alcuna):

  • 23.13: Fabbricazione di vetro cavo
  • 25.21: Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per riscaldamento centrale
  • 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • 27.2: Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • 28.29.30: Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

Infine:

  • le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività consentite dal dpcm 11 marzo 2020 e dpcm 22 marzo 2020, come modificato.
  • le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • le Attività dei call center sono consentite limitatamente alla attività specificate nel decreto in parola

Scarica decreto del Mise del 25 marzo


Decreto covid-19 del 22 marzo

Con il DPCM del 22 marzo vengono poste ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio, valevoli dal 23 marzo al 3 aprile.
In particolare:

  1. Sospensione di tutte le attività produttive (ma consentito il lavoro distanza/agile) e commerciali, salve le eccezioni specificate nell’allegato al DPCM (contiene i codici ateco delle attività che possono continuare). OBBLIGO DI COMPLETARE LE ATTIVITA’ NECESSARIE ALLA SOSPENSIONE ENTRO IL 25 MARZO, compresa spedizione merce.
  2. Continuano le attività professionali, con gli accorgimenti nella gestione del personale e della sicurezza già previsti.
  3. Restano valide per le attività commerciali, le prescrizioni ex dpcm 11 marzo ed ordinanza del ministero della salute del 20 marzo.
  4. Divieto di spostamento al di fuori dal comune in cui ci si trova, salvo che per motivi di: lavoro, urgenza o salute.
  5. Possono rimanere aperte le imprese connesse alle attività produttive che fanno eccezione alla chiusura, o ai servizi di pubblica utilità od essenziali, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, in cui si indicano i rapporti che li legano alle prime.
  6. Continua l’attività di produzione, trasporto, commercio e consegna farmaci, dispositivi sanitari, prodotto agricoli e alimentari; così come le attività volte a fronteggiare l’emergenza.
  7. Continuano le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, se l’interruzione comporterebbe grave pregiudizio all’impianto o pericoli, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO
  8. TUTTE LE IMPRESE CHE RESTANO ATTIVE DEVONO RISPETTARE IL PROTOCOLLO DI CONTRASTO DEL COVID-19 DEL 14 MARZO (https://www.confartigianatovicenza.it/imprese-attive-adozione-di-protocolli-di-sicurezza-anti-contagio/)

Per qualsiasi dubbio e per un eventuale controllo del tuo codice ATECO  contatta la sede territoriale più vicina a te.

Leggi il DPCM


SCARICA MODULISTICA DICHIARAZIONE PREFETTURA (P.E.C. Prefettura: protocollo.prefvi@pec.interno.it):
Modello Comunicazione – Lettere d) e g) DPCM 22 marzo 2020
Modello Richiesta Autorizzazione – Lettera h) DPCM 22 marzo 2020


Scopri le domande più frequenti relativamente alle disposizioni per l’apertura e chiusura delle attività su https://www.confartigianato.it/f-a-q/attivita-artigiane/