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MALTEMPO. SOSPESI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER CITTADINI E IMPRESE IN 350 COMUNI DEL VENETO

Per 350 comuni del Veneto colpiti dagli eventi atmosferici di gennaio e febbraio è stata disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 31 ottobre 2014. A darne notizia, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale, è stato ieri il presidente della Regione in occasione dell’incontro con i giornalisti a Palazzo Balbi al termine della seduta di giunta. Possono beneficiare di queste disposizioni urgenti, contenute nella legge di conversione di un decreto del governo, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (vale a dire tutte le imprese) che alla data del 30 gennaio scorso avevano la residenza o la sede operativa nel territorio del comuni individuati. “E’ un riconoscimento importante – ha sottolineato il presidente – perché costituisce comunque un’agevolazione per tutti i nostri territori che hanno subito l’impatto del maltempo. Anche per quelli della montagna interessati da eccezionali nevicate. Naturalmente resta confermato il dossier sui danni subiti che abbiamo trasmesso al governo e quello che ci aspettiamo ora è un provvedimento per gli indennizzi”. L’intervento agevolativo prevede la sospensione per i versamenti e gli adempienti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio ed il 31 ottobre 2014; per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti previsti dallo stesso art. 29 del decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010); per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nel territori colpiti dall’alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. Inoltre, è previsto che i titolari di mutui relativi a edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, o all’attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto a chiedere alla banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate. In relazione alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, la stessa Regione Veneto ha precisato che l’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli ed alla verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente. Ciò significa che il beneficio non è concesso automaticamente, ma solo a chi ne faccia espressa richiesta, secondo le specifiche modalità stabilite dalle amministrazioni competenti (ad esempio Inps, Agenzia dell’Entrate), dimostrando l’inagibilità degli immobili. Si ricorda infine che sia l’Inps, con la circolare del 12 maggio 2014 n. 58, che l’Inail, con nota 3347 del 13 maggio 2014, hanno provveduto a determinare le modalità di richiesta mentre si è ancora in attesa di un pronunciamneto da padte della Agenzia Entrate per i versamenti irpef, ires, irap ecc.
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