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Pronto il codice tributo per il credito di imposta di botteghe e negozi

24 marzo 2020

Da domani è possibile utilizzare in compensazione con il modello F24 il 60% dell’affitto del mese di marzo per negozi e botteghe (categoria catastale C/1) rimasti chiusi per effetto delle disposizioni di contenimento del coronavirus.

L’articolo 65 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto a favore delle imprese un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il credito di imposta si applica alle imprese che sono state costrette alla chiusura ad opera del DPCM 11 marzo 2020, al fine del contenimento dell’emergenza sanitaria da coronavirus.
Sono escluse dall’agevolazione le attività ritenute essenziali e ricomprese negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.
Presupposto è essere conduttori di un contratto di locazione di immobile C/1 in corso di validità, quindi non risolto e non scaduto.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24.
A tal fine è stato istituito il nuovo codice tributo “6914 – Credito imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 DL 17 marzo 2020 n.18”
Una volta verificato di essere in possesso dei requisiti per l’accesso a tale agevolazione, le imprese beneficiarie potranno pertanto utilizzare tale credito già da domani, 25 marzo 2020, per il pagamento in compensazione di altri tributi, ottenendo in tal modo una liquidità indiretta.