RENTRI: Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (M.A.S.E.) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti che potranno essere utilizzabili anche per l’eventuale attività di vigilanza e controllo.
Sarà attivo dal 13 febbraio 2025 portando una serie di novità riguardanti organizzazione, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti in Italia. Rimane inteso che tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI.
Il nostro
Supporto
Contattaci
per informazioni
Le novità del RENTRI
I format del Registro di Carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione dei rifiuti cambiano integralmente dal 13 febbraio 2025.
Registro carico e scarico rifiuti
Cosa rimane uguale
Rimane immutato l’art.190 del Testo Unico Ambientale riguardante gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:
- i soggetti obbligati ed esonerati
- il luogo di detenzione del registro di carico e scarico
- i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico
- il periodo di conservazione del registro (3 anni dalla data di ultima movimentazione)
- la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro di carico e scarico per conto dei propri associati.
Cosa cambia
- la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in forma digitale, in funzione dello scaglione di appartenenza ovvero a partire dalla data di iscrizione (vedi sezione).
- trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui non ci siano nuove annotazioni nel mese di riferimento, non è necessaria alcuna trasmissione.
- viene stabilito un unico modello di registro non più differenziato per altre categorie, ad esempio per gli intermediari.
- vengono introdotte nuove tipologie di movimenti, ad esempio le rettifiche, cioè modifiche di dati già inseriti con una registrazione specifica prima della trasmissione al RENTRI.
Le rettifiche al registro consentono la modifica dei dati già inseriti e devono essere eseguite con una registrazione specifica nel sistema gestionale, seguita dalla trasmissione al RENTRI. Ciò si può fare con un software gestionale aziendale (come il nostro Gestambiente) che si interconnetterà con il portale RENTRI o con il servizio di supporto fornito dal RENTRI.
Formulario di identificazione dei rifiuti
Cosa rimane uguale
Il formulario rimane immutato riguardo:
- i soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione del F.I.R.
- la possibilità in determinati casi di sostituire il F.I.R. con documenti alternativi
- la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.
Cosa cambia
A partire dal 13 febbraio 2025:
- sarà obbligatorio il nuovo modello di F.I.R. per tutti gli operatori
- i F.I.R., sia cartacei che digitali, dovranno essere vidimati digitalmente.
A partire dal 13 febbraio 2026:
- tutti gli iscritti al RENTRI dovranno usare esclusivamente F.I.R. in formato digitale
- i dati relativi ai F.I.R. per rifiuti pericolosi dovranno essere inviati al RENTRI.
Il nuovo modello F.I.R.
Il nuovo modello F.I.R. include due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. La vidimazione del modello aggiornato sarà gestita digitalmente attraverso il RENTRI, sostituendo il sistema ViViFir, e include nuove sezioni, come quelle per annotare soste tecniche o trasbordi.
Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo F.I.R.
Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il F.I.R. in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
I soggetti coinvolti
Prima dell’iscrizione al RENTRI i soggetti obbligati devono effettuare la registrazione al portale.
Soggetti tenuti all’iscrizione
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- i produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- i Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi
Soggetti non obbligati all’iscrizione
- gli Enti o imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi
- a prescindere dal numero di dipendenti, enti o imprese dalle attività di scavo, costruzione e demolizione produttrici di rifiuti non pericolosi
- Enti o imprese con produzione di rifiuti derivanti da attività commerciali, di servizio e sanitarie.
I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, possono iscriversi al RENTRI volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Tempistiche, registrazione e iscrizione al RENTRI
Dalla data di entrata in vigore del RENTRI, l’iscrizione da parte dei soggetti obbligati, va effettuata secondo le tempistiche riportate in tabella.
Per il completamento dell’iscrizione è necessario procede al pagamento per ogni unità locale dei seguenti importi:
- diritto di segreteria pari a 10,00 €
- contributo annuale che varierà a seconda dello scaglione di appartenenza, come da tabella di riferimento che segue.
Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
CATEGORIA | ISCRIZIONE | CONTRIBUTO |
---|---|---|
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti) |
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 | 100,00 € il primo anno e 60,00 € per ogni annualità successiva |
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | Dal 15 giugno 2024 ed entro il 14 agosto 2025 | 50,00 € il primo anno e 30,00 € per ogni annualità successiva |
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1. | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 | 15,00 € il primo anno e 10,00 € per ogni annualità successiva |
È bene ricordare che la mancata osservazione o le incongruità con quanto stabilito dall’operatività del RENTRI possono comportare sanzioni amministrative anche pesanti (fino ai 10mila euro nel caso si gestissero rifiuti pericolosi) con il rischio anche di risvolti penali.
Per ulteriori notizie tecniche riguardanti il RENTRI cerca su InformaImpresa
Il supporto di Confartigianato Imprese Vicenza
A livello Provinciale
L’ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Vicenza gestisce, da circa 30 anni, il sistema “Gestambiente,” una piattaforma gestionale aggiornata e allineata alle nuove normative del RENTRI, per aiutare le imprese a rispettare le normative sui registri di carico e scarico dei rifiuti. Secondo il Testo Unico Ambientale, le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono affidare la gestione del registro a organizzazioni di categoria, che si occupano di aggiornare i dati su base mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede una copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.
Abbiamo poi attivato una fattiva collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, Ente preposto per la vidimazione dei nuovi registri rifiuti. L’Ente Camerale ha dimostrato una grande volontà di fare squadra a livello territoriale con le associazioni di categoria con lo scopo di avere meno disagi possibili per le aziende assicurando una gestione coordinata e conforme sul territorio.
A livello Nazionale
Oltre una trentina di sedi di Confartigianato Imprese in altre province italiane hanno adottato il programma sviluppato da Confartigianato Vicenza per agevolare le imprese locali nella gestione ambientale.
L’Ufficio Ambiente di Confartigianato Vicenza ha contribuito in modo significativo alla definizione del sistema RENTRI, collaborando con gli Enti preposti per definire modalità operative chiare e accessibili. Partecipando attivamente tramite consultazione dei contenuti richiesti e tramite momenti formativi, abbiamo seguito ogni fase del processo per rendere il RENTRI un sistema semplificato e adatto alle piccole imprese, rendendolo accessibile anche alle realtà con limitate competenze informatiche.
Attenzione
La normativa esclude soggetti terzi, come studi professionali o società di consulenza, dal poter gestire questi registri. Affidarli a tali soggetti comporta rischi di sanzioni, poiché solo le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi sono autorizzate dalla legge per questa gestione.