RENTRI: soggetti obbligati e modalità di iscrizione al nuovo registro
A differenza del precedente sistema di tracciabilità (il «famigerato» Sistri, introdotto nel 2009 e poi abrogato senza essere mai entrato in funzione), avrà un avvio progressivo il R.E.N.T.Ri, ovvero il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.
Acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, la nuova modalità introduce un modello di gestione digitaleper la tenuta dei registri di carico e scarico e l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti. Scopriamo perciò cosa stabilisce il Regolamento già pubblicato, come possono procedere le imprese, e quali sono i Soggetti Delegati che possono, dal 15 dicembre, tenere il nuovo Registro.
Il Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del R.E.N.T.Ri., definendo in particolare quelli che saranno i nuovi modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazionenonché isoggetti obbligati, le tempistiche, modalità e costi di iscrizione.
Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione al R.E.N.T.Ri.?
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi.
E i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri.?
I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, tra i quali le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti, possono iscriversi al R.E.N.T.Ri. volontariamente, secondo le procedure previste dallo stesso e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri.
Premesso tutto ciò, dalla data di entrata in vigore del decreto, l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione è effettuata con le seguenti tempistiche:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in tale fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti);
- dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (con meno di 10 dipendenti).
Costi d’iscrizione
L’iscrizione alla piattaforma può prevedere un costo per diritti di segreteria pari a 10 €, ai quali verrà aggiunto un contributo annuale che varierà da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di soggetti che si iscriveranno) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.
Il contributo annuale per il primo anno verrà versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione; per gli anni successivi al primo, il contributo annuale verrà versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Decreti direttoriali
Le modalità tecniche di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati, vengono definite dal M.A.S.E. con uno o più decreti direttoriali (segue allegato il primo con scadenze). Durante il periodo transitorio, vengono affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l’interoperabilità con i principali software gestionali presenti sul mercato. Un ruolo di particolare rilevanza è quello svolto l’Ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Vicenza, che tramite la propria esperienza sta contribuendo all’implementazione del sistema. Per tale periodo, gli adempimenti relativi all’emissione dei formulari di trasporto e alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti possono essere assolti tramite i formati cartacei in uso, che potranno essere modificati con successivi decreti direttoriali.
Ufficio Ambiente di Confartigianato
L’Ufficio Ambiente di Confartigianato Vicenza ha partecipato attivamente alla stesura delle modalità operative del sistema, monitorandolo e partecipando a momenti formativi per definire i suoi contenuti tecnici. Con prossime note informative, si provvederà ad aggiornare l’iter procedurale relativo all’entrata in vigore (operativa) del regolamento R.E.N.T.Ri.
Per approfondimenti, è possibile visitare il sito R.E.N.T.Ri – Home (rentri.it) oppure contattare l’Ufficio Ambiente e Certificazioni, anche scrivendo via email a: r.cestonaro@confartigianatovicenza.it o p.carmignato@confartigianatovicenza.it