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Rinnovo del contratto

Confartigianato Alimentazione ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione – Panificazione

Il 6 giugno scorso Confartigianato Alimentazione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria l’accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione – Panificazione del 6 dicembre 2021 (codice contratto CNEL: E015), scaduto il 31 dicembre 2022.
Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2026; la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (6 giugno 2024), salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Il CCNL Alimentazione – Panificazione si compone di due parti:

  • la Parte I si applica alle imprese artigiane del settore Alimentazione e alle imprese artigiane e piccole e medie imprese (non artigiane) del settore Panificazione;
  • la Parte II riguarda le imprese non artigiane del settore Alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti.

Ecco una sintesi delle novità che interessano le imprese rientranti nella sfera di applicazione della Parte I del CCNL introdotte dall’accordo, rimandando per l’approfondimento di dettaglio alle informative che saranno pubblicate sul notiziario tecnico associativo (www.informaimpresa.it) da cui saranno scaricabili il testo del rinnovo contrattuale e le tabelle retributive.

Quanto al trattamento economico, per le imprese artigiane del settore alimentazione l’accordo definisce un incremento complessivo della retribuzione tabellare di 206 euro lordi calcolato sul livello 3°, mentre per le imprese artigiane e PMI del settore panificazione l’incremento retributivo è di 198 euro lordi calcolato sul livello A2.
Per entrambi i settori l’aumento verrà corrisposto in quattro tranches nel corso della vigenza contrattuale. La prima tranche di importo pari a 60 euro decorre dal 1° aprile 2024. Al riguardo, è previsto che gli arretrati dei mesi di aprile e maggio vanno erogati in un’unica soluzione sotto la voce “arretrato CCNL” con il cedolino paga di competenza del mese di giugno 2024.
Le altre tre tranche di aumento decorrono rispettivamente dal 1° gennaio 2025, dal 1° novembre 2025 e dal 1° aprile 2026.

A copertura dei 15 mesi di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 160 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 6 giugno 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 80 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024 e 80 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Per quanto riguarda la parte normativa si segnala l’intervento sulla disciplina del contratto di lavoro a chiamata prevedendo la possibilità per le imprese di assumere con questa tipologia contrattuale, oltre all’addetto alla consegna dei prodotti presso il consumatore, anche della figura di “un aiuto commesso per ogni commesso/addetto vendita, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita”. Si prevede, inoltre, un allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.

Nel segno della responsabilità sociale d’impresa e della particolare attenzione alle lavoratrici va la previsione relativa alle donne lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi certificati: per queste casistiche l’accordo riconosce un periodo di aspettativa di 3 mesi richiedibile a seguito dell’esaurirsi del periodo di congedo indennizzato da Inps e la corresponsione di una indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione per due mesi consecutivi.

Info point: lavoro@confartigianatovicenza.it