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SUSSIDI 2010 AI LAVORATORI SOSPESI IN AZIENDE ARTIGIANE: L’ACCORDO REGIONALE FISSA LE PROCEDURE

16/12/2009SUSSIDI 2010 AI LAVORATORI SOSPESI IN AZIENDE ARTIGIANE: L'ACCORDO REGIONALE FISSA LE PROCEDURE  La ripresa della produzione nella piccola impresa è ancora timida e si preannuncia molto lenta l'uscita da una crisi che "morde" meno ma i cui effetti perdurano. Intanto, con il 31 dicembre 2009 cessa per le aziende artigiane la possibilità di ricorrere allo strumento della "cassa integrazione in deroga" per far fronte ai periodi di poco lavoro. Gli attuali stanziamenti si limitano alla copertura dell'anno in corso e ci vorrà tempo per avere a disposizione eventuali fondi per il 2010.Per consentire alle aziende artigiane di evitare riduzioni di personale nei primi mesi del 2010, le Organizzazioni Artigiane e Cgil, Cisl e Uil, con l'accordo regionale del 4 dicembre scorso, hanno riattivato lo strumento della sospensione, che consente l'intervento combinato dell'Inps e dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto (Ebav) con sussidi a favore dei lavoratori sospesi.L'alto numero di aziende artigiane attualmente in cassa integrazione con scadenza a fine anno può tradursi in un conseguente alto numero di richieste di proroga degli interventi a gennaio. Per far fronte a tale emergenza, il nuovo accordo regionale ha previsto nuove procedure semplificate per attivare nel 2010 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane di tutti i settori, edilizia esclusa. Per attivare tali procedure l'azienda, in regola con la contribuzione all'Ebav, deve comunicare alla propria Associazione artigiana provinciale, tramite apposito stampato (Mod. Sosp 2010), i periodi di mancanza di lavoro durante i quali intende sospendere i dipendenti. Il Modello Sosp 2010, il testo dell'accordo regionale e tutta la documentazione necessaria per attivare e completare la nuova procedura sono reperibili nel sito dell'Associazione Artigiani Confartigianato di Vicenza (www.artigiani.vi.it), nel riquadro posto sulla spalla sinistra in basso e titolato "mancanza di lavoro: sospensione – cigs in deroga".Si ricorda che l'indennità dell'Inps spetta, ai lavoratori che ne hanno i requisiti, solo a condizione che vi sia la corrispondente erogazione del sussidio Ebav, la cui domanda va presentata esclusivamente presso gli sportelli Ebav di Cgil, Cisl o Uil.