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TESSILE E MODA: ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO UE SULLE DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI ED ETICHETTATURA

Dall’8 maggio è in vigore il nuovo Regolamento UE relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Esso introduce tra l’altro l’obbligo di indicare in etichetta la eventuale presenza di parti non tessili di origine animale; prevede inoltre le norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie.

I prodotti tessili o i prodotti ad essi assimilati, quelli cioè contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili, per poter essere immessi sul mercato europeo, dovranno obbligatoriamente riportare un’etichetta saldamente fissata o un contrassegno che siano durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili con la finalità di informare il consumatore dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli.

L’obbligo è a carico del fabbricante o dell’importatore se il fabbricante non è dell’Unione Europea, o in capo al distributore/venditore quando questo immette sul mercato un prodotto con il proprio marchio.

Non sono ricompresi nel campo d’applicazione del regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione in conto terzi. Sono esclusi altresì i capi di abbigliamento confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.